Imprese gasivore - Pubblicate le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni

Sono disponibili le regole che definiscono il meccanismo per la definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale e del riconoscimento delle relative agevolazioni.

Aggiornate con Delibera Arera n. 366 del 17 settembre 2024

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato la Deliberazione del 2 novembre 2022 n. 541 dal titolo: "Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021".
Attraverso questo provvedimento vengono regolamentate le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale e si rende attuativo il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021 n. 541.

Definizione di impresa a forte consumo di gas naturale 

I requisiti necessari per la definizione di imprese a forte consumo di gas naturale o gasivora sono:

  • consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno ossia 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifero superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3. Il consumo viene calcolato nel periodo di riferimento (triennio n-4 a n-2 rispetto all'anno di competenza) ad eccezione delle imprese che si sono costituite da meno di un anno. 
  • codice ateco ricompreso nell'Allegato 1 del DM 21.12.2021 n. 541;
  • l'impresa non deve rientrare nella condizione di "impresa in difficoltà" (punto 20 della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/01). 

Livelli di contribuzione minima

L'agevolazione è riconosciuta alle imprese a forte consumo di gas naturale, attraverso l'applicazione di aliquote differenziate da parte del:

  • distributore (componente RE);
  • trasportatore (componente RET).

I livelli di contribuzione sono relativi agli oneri generali del sistema gas destinati al finanziamento di misure volte al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Gli elementi su cui vengono rideterminati i corrispettivi dovuti dalle imprese gasivore, riguardano le sotto-componenti: REIG e RETIG.

Per le imprese che possiedono i requisiti definiti dall'art. 3 del DM 21.12.2021 n. 541, il livello di contribuzione può essere:

a. in classe VAL.x: imprese caratterizzate da un'indice di intensità gasivora su VAL≥20%, rispetto a questa classe il livello di contribuzione agli oneri RETIG e REIG è pari al minor valore tra quello riportato in tabella 1 e il valore applicabile ai sensi della lettera b del DM 2021/541; 

TABELLA 1 - CLASSE DI CONTRIBUZIONE VAL.x

Classe di intensità gasivora
rispetto al VAL
Livello di contribuzione
rispetto alle componenti RETIG e REIG
VAL.1 - 20% ≤ ival > 30% 1,5% VAL
VAL. 2 - 30% ≤ ival > 40% 0,8% VAL
VAL. 3 - 40% ≤ ival > 50% 0,6% VAL
VAL. 4 - ival ≥ 50% 0,5% VAL

b. in classe FAT.x: imprese caratterizzate da un'indice di intensità gasivora su VAL<20%, il livello di contribuzione è pari a quello indicato in tabella 2, in funzione dell'intensità gasivora su fatturato.

TABELLA 2 - CLASSE DI CONTRIBUZIONE FAT.x

Classe di intensità gasivora
rispetto al VAL
Livello di contribuzione
rispetto alle componenti RETIG e REIG
FAT. 1 - ifat < 2% 100%
FAT. 2 - ifat  2% 20%

Nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora rispetto al VAL risultino negativi, l'impresa non potrà accedere ai benefici e rientrerà nella classe di agevolazione Classe 0.

Imprese esonerate al pagamento delle componenti tariffarie REIG e RETIG

Le imprese gasivore che:

  • hanno consumi di gas naturale per usi non energetici superiori a 1 milione di Sm3/anno
  • hanno il codice ateco  ricompreso nell'Allegato 1 del DM 21.12.2021 n. 541
  • non rientrano nella condizione di "impresa in difficoltà" (punto 20 della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/01)

non sono assoggettate al pagamento delle sotto-componenti REIG e RETIG per i consumi superiori a tale soglia nell'anno solare; la classe di agevolazione assegnata sarà classe GNE.

Parametri di riferimento per l'Efficienza Energetica

(Aggiornate con Delibera Arera n. 366 del 17 settembre 2024)

In sede di prima applicazione le imprese potranno accedere al beneficio solo se soddisfano uno dei seguenti criteri:

  • adottano un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001: a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica, riferita ad un intero sito produttivo, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 s.m.i., entro l’anno di fruizione dell’agevolazione.

  • sono titolari della diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del medesimo Decreto Legislativo 102/2014, comunicata all'Enea e in corso di validità con l'evidenziazione dei parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di gas naturale in ciascun settore.
    Inoltre, queste imprese devono dare attuazione almeno ad uno degli interventi di efficienza energetica individuati dalla diagnosi energetica nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e quella successiva, dandone poi evidenza nella diagnosi successiva all'intervento.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti Energia:
Sede di Milano: tel. 02.58370.206/511, e-mail: energia@assolombarda.it.
Sede di Pavia: tel. 0382.37521, e-mail: pavia@assolombarda.it.

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