Principali novità processuali nel Decreto Ristori

Di seguito una rapida disamina delle principali novità processuali contenute nel Decreto Ristori (D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020).

Esecuzioni Immobiliari

L’ art. 4 del Decreto Ristori sospende per altri due mesi, quindi fino al 31 dicembre 2020, le procedure esecutive immobiliari (ai sensi dell’art. 555 c.p.c.) aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Resta quindi in vigore l’art. 54-ter, comma 1, del Decreto “Cura Italia” (convertito nella legge 27/2020), che all’inizio della scorsa primavera aveva previsto la sospensione delle procedure esecutive per le abitazioni principali.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986).
Il Legislatore d’emergenza introduce, inoltre, un’ ulteriore previsione rispetto alla Legge 27/2020, ovvero l’inefficacia di ogni procedura esecutiva che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 e sino all’entrata in vigore della legge di Conversione del decreto.

Udienze civili e penali

Con l’art. 23 del Decreto Ristori sono introdotte specifiche misure per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze.
In sintesi: le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse.
La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.
Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, possono essere tenute mediante collegamenti da remoto. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Il Giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto siano sostituite dal deposito telematico di note scritte nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente.

Semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze (art. 24 Decreto Ristori)

Il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico.
Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli sopra indicati, viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento, dove si indicheranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.
Con riferimento agli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli sopra indicati, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata.

Processo amministrativo, contabile e Tributario (artt. 25, 26 e 27 Decreto Ristori)

Anche nel processo amministrativo è ripristinata la disciplina di emergenza: sono eliminate in modo temporaneo le udienze in presenza, con la previsione della decisione della causa in base agli scritti, senza discussione orale o, in alternativa, la possibilità delle parti di chiedere o del giudice di disporre d’ufficio la discussione della causa in videoconferenza.

Per il processo contabile, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse.

Nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e-mail: fisc@assolombarda.it, sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it

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