Legge di Bilancio 2021 - Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società

Articolo 1, comma 266 della Legge di Bilancio 2021.

Il comma 266 della Legge di Bilancio 2021 sostituisce l’articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), che prevedeva:

  • per S.p.A. e S.r.l. e sino al 31 dicembre 2020, la disapplicazione delle norme del Codice civile (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter c.c.) che impongono, in presenza di perdite superiori al terzo del capitale, di ricapitalizzare la società o di liquidarla entro l’esercizio successivo o immediatamente laddove la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale;
  • per S.p.A., S.r.l. e cooperative e sino al 31 dicembre 2020, la non operatività della causa di scioglimento delle società per riduzione del capitale sociale per perdite prevista dagli artt. 2484, comma 1 n. 4 e 2545 – duodecies c.c..

La nuova previsione:

  • estende la portata della norma oltre il limite temporale del 31 dicembre 2020, specificando che gli obblighi indicati e la disapplicazione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale valgono per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020;
  • prolunga il termine utile a neutralizzare le perdite superiori a un terzo del capitale sociale (artt. 2446 e 2482 bis c.c.) da un esercizio fino al quinto esercizio successivo a quello in cui sono emerse le perdite patologiche;
  • consente di posticipare (dall’esercizio immediatamente successivo) al quinto esercizio successivo la neutralizzazione delle perdite di oltre un terzo del capitale, che lo riducono al di sotto del minimo legale;
  • disattiva la causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale per un periodo di cinque esercizi;
  • impone di dare evidenza nella nota informativa delle perdite oggetto delle nuove disposizioni temporanee e di specificare in appositi prospetti la loro origine e le movimentazioni intervenute nell'esercizio (per tenerle distinte da eventuali perdite future che, se registrate nel prossimo quinquennio, non possono godere del beneficio).


Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e-mail: fisc@assolombarda.it, sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it

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