Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza
LE PRINCIPALI NOVITA’ PER L’IMPRESA
Il 29 Agosto 2017 è entrata in vigore la legge 124/2017, recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".
Il provvedimento è composto da un solo articolo e da 192 commi e contiene numerosi correttivi rispetto alla versione iniziale, varata dal Consiglio dei Ministri nel febbraio 2015.
Qui di seguito le principali novità d’interesse per le imprese, distinte per materia.
Modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
(Legge 124/2017, art. 1, dal comma 2 al comma 37)
Obbligo a contrarre (commi 2-5): Le imprese di assicurazione sono tenute a contrarre l’assicurazione per RC Auto salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Sono quindi innalzate le sanzioni in caso di immotivato rifiuto dell’obbligo di contrarre da parte dell’impresa assicuratrice.
Obblighi informativi e sconti (comma 6): Le assicurazioni (e gli intermediari) sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sui diversi premi RC Auto. Qualora il consumatore accetti alcune particolari condizioni - tra cui l’ispezione del veicolo, l’installazione della scatola nera, l’installazione di un meccanismo che impedisce l’avvio del motore in caso di tasso alcolemico superiore ai limiti di legge - avrà diritto ad uno sconto sulla polizza.
Tariffe più basse e calcolate sulla base di parametri oggettivi (tra cui la frequenza di sinistri e il relativo costo medio) anche per gli automobilisti virtuosi che risiedono nelle aree con maggior frequenza di incidenti. Nel caso di mancato sconto sono previste sanzioni amministrative per le assicurazioni.
Premio e classi di merito (commi 13 e 14): Nel preventivo o nel rinnovo di polizza l’impresa di assicurazione deve espressamente indicare la variazione del premio. Si interviene anche sulla disciplina per l’assegnazione delle classi di merito, evitando discriminazioni in funzione della durata del rapporto con l’impresa di assicurazione.
Testimoni (comma 15): E’ modificata la procedura di identificazione dei testimoni in ipotesi di sinistri con soli danni a cose, allo scopo di evitare i cd. “Testimoni di comodo”.
Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (comma 17): E’ demandata ad un D.P.R. la predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. La tabella per le macro lesioni ha lo scopo di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Scatole nere (comma 20): oltre alla scontistica prevista in caso di installazione, è previsto pieno valore probatorio alle scatole nere in caso di incidente stradale. Tali apparecchiature devono essere inter-operabili e portabili.
Durata annuale e divieto di rinnovo tacito (comma 25): Il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell’assicurato, è esteso ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), qualora la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (col medesimo contratto ovvero con un contratto stipulato contestualmente).
Modifiche alla disciplina delle Forme Pensionistiche Complementari (D.Lgs. 252/2005)
(Legge 124/2017, art. 1, dal comma 38 al comma 40)
Trattamento di fine rapporto: Negli accordi collettivi per le forme pensionistiche complementari è possibile stabilire una percentuale degli accantonamenti del TFR da destinare al fondo.
Diritto all’anticipo della prestazione pensionistica: I lavoratori disoccupato da 24 mesi possono richiedere la liquidazione del fondo pensione fino ad un massimo di 5 anni in anticipo.
Modifiche nel Settore delle Comunicazioni (Legge 40/2007)
(Legge 124/2017, art. 1, dal comma 41 al comma 56)
Il legislatore vara interventi volti alla tutela del consumatore e all’introduzione di procedure semplificate.
Spese di recesso o cambio gestore (comma 41): Le spese di recesso e quelle relative al trasferimento dell’utenza devono essere rese note al consumatore e commisurate sia al valore del contratto sia ai costi reali che l’azienda deve sopportare. In caso di recesso, le modalità devono essere semplificate e rese analoghe rispetto a quelle di attivazione, permettendo sempre al cliente di comunicare recesso o di cambio di gestore in via telematica.
Offerte promozionali (comma 41): Le offerte promozionali non possono durare più di 24 mesi e devono avere una penale equa e proporzionata al contratto.
Servizi in abbonamento (comma 41): Per i servizi in abbonamento da terzi c’è sempre bisogno - ai fini dell’addebito al cliente del costo dei servizi stessi - del consenso del cliente, mentre è vietato agli operatori di prevedere la possibilità per il consumatore di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore e da terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all’attivazione di tale tipologia di servizi.
Procedure semplificate di migrazione (comma 46): Per la telefonia mobile, viene prevista l’introduzione di procedure semplificate per i clienti, oppure per l’emissione di SIM aggiuntive, integrative o sostitutive, usando sia il sistema pubblico di identità digitale, sia altri sistemi di identificazione indiretta.
Numerazioni speciali (comma 55): nel caso di chiamate verso le numerazioni non geografiche (per cui vale una tariffa maggiore, indipendente dalla collocazione geografica) si prevede che la tariffazione scatti solo dal momento dell’effettiva risposta dell’operatore.
Pagamenti digitali
(Legge 124/2017, art. 1, dal comma 47 al comma 54)
Il legislatore è intervenuto per favorire i pagamenti digitali utilizzando strumenti di pagamento in mobilità come, ad esempio, l’addebito sul credito telefonico. Di seguito le principali misure:
Bigliettazione elettronica (comma 47): è prevista la possibilità di comprare titoli di accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli con strumenti di pagamento in mobilità.
Erogazioni liberali (comma 49): si introduce la possibilità di effettuare erogazioni liberali tramite il credito telefonico.
Modifiche ai Servizi postali (D.Lgs. 261/1999)
(Legge 124/2017, art. 1, commi 57 e 58)
Dal 10 settembre 2017 è eliminata l’esclusiva a Poste italiane dei servizi relativi alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada.
Modifiche in materia Energia (D.Lgs. 164/2000)
(Legge 124/2017, art. 1, commi da 59 a 99)
Liberalizzazione energetica e superamento del regime di maggior tutela – La legge 124/2017 contiene una serie di misure volte alla liberalizzazione del mercato energetico e, nello specifico, al superamento del regime di maggior tutela, che affidava all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) il compito di stabilire le condizioni economiche e contrattuali per l’erogazione dei servizi. Nello specifico, la fine del mercato tutelato nei settori del gas naturale e dell’energia elettrica è posticipata al 1 luglio 2019 (commi 60 – 61).
Sono quindi disciplinate le procedure volte a garantire la confrontabilità e la pubblicità delle offerte da parte degli operatori di mercato, nonché le procedure volte alla verifica delle condizioni di liberalizzazione dei mercati della vendita al dettaglio (commi 65 – 71).
Fatturazione dell’acqua (comma 74): Si prevede che l’AEEGSI stabilisca, con propri provvedimenti, le modalità secondo le quali le fatture relative al consumo di acqua con il sistema di misura a contatore siano basate, almeno una volta l’anno, su dati di consumo reale.
Riforma del bonus elettrico e del bonus gas (commi 76 – 78): è prevista la definizione delle modalità di erogazione ed eventuale rimodulazione dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiatura medico-terapeutiche alimentate a energia elettrica, necessari per il mantenimento in vita.
Rateizzazione delle maxi-bollette (commi 78 -79): in caso di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, si prevede che l’AEEGSI stabilisca le misure necessarie alla rateizzazione delle bollette da parte degli operatori.
Misure per la trasparenza del mercato dell’energia elettrica e del gas (commi 80 – 84): vengono introdotte misure per incrementare la trasparenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, prevedendo anche l’istituzione presso il Mise di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali.
Closeout netting (commi 86 - 87): per clausola di “closeout netting” deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e il conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che dunque divengono immediatamente esigibili.
Norme per la distribuzione del gas naturale (commi 94 – 98): vengono regolati alcuni aspetti della distribuzione del gas naturale, tra le quali la disciplina delle gare, il regime della concessione di stoccaggio, la concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione.
Carburanti
(Legge 124/2017, art. 1, commi da 100 a 119)
Anagrafe impianti stradali: è introdotta l’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e viene riorganizzato il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti. Per l’iscrizione (obbligatoria) è necessario presentare una dichiarazione che attesti la compatibilità dell’impianto con le norme di sicurezza stradale.
Soppressione Cassa Conguaglio GPL: A decorrere dal 1 gennaio 2018 è soppressa la Cassa Conguaglio GPL e le relative funzioni e competenze verranno assegnate ad Acquirente Unico S.p.a. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).
Smantellamento impianti: si prevedono procedure semplificate per lo smantellamento degli impianti che cessano definitivamente la loro attività, nonché per le attività volte a prevenire l’insorgenza di pericoli per la sicurezza, l’ambiente e le condizioni igienico sanitarie.
Rifiuti
(Legge 124/2017, art. 1, commi da 120 a 124)
Gestione autonoma degli imballaggi (commi 120 e 121): è sospeso l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale CONAI a seguito del riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema.
Norma sulla qualità del trattamento per i RAEE (comma 122): tale articolo prevede che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAEE) avvenga tenendo conto della definizione delle norme minime di qualità indicate dalla Commissione Europea.
Raccolta e trasporto di rifiuti di metalli ferrosi e non (commi 124 e 125): sono definite modalità semplificate per agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
Erogazioni pubbliche
(Legge 124/2017, art. 1, commi da 125 a 129)
Per incentivare la trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, è previsto che a decorrere dal 2018 gli enti del terzo settore siano tenuti a pubblicare, nei propri siti, le informazioni relative alle sovvenzioni ricevute superiori a 10.000 euro. Si conferisce, inoltre, a tali enti la possibilità di beneficiare di erogazioni liberali tramite credito telefonico. Le erogazioni in parola sono escluse dal regime di detrazione cui sono sottoposte le erogazioni liberali classiche.
Banche
(Legge 124/2017, art. 1, commi da 130 a 140)
Costi di accesso ai servizi di assistenza (comma 130): Gli istituti bancari, le società di carte di credito e le imprese di assicurazione assicurano l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori alla tariffa ordinaria urbana.
Comparabilità delle spese dei servizi bancari (commi 132-134): è previsto un allineamento della normativa nazionale con quella europea (Direttiva 2014/92/UE) in materia di comparabilità delle spese in ambito servizi bancari. In particolare, il comma 132 stabilisce che un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze individui i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, che potrà confrontare le spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet.
Polizze assicurative sottoscritte in occasione di un contratto di finanziamento (comma 135): Gli intermediari (assicurativi, banche, istituti di credito e intermediari finanziari) non sono più obbligati a sottoporre al cliente almeno due preventivi, ma saranno tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del credito, la polizza che il cliente presenta o reperisce sul mercato. Esse si applicano a tutti i casi in cui l’offerta di un contratto di assicurazione sia connesso o accessorio all’erogazione del mutuo o del credito. La disposizione, inoltre, disciplina in dettaglio il diritto di recesso del cliente ove sottoscriva una polizza proposta dal soggetto finanziatore o da un incaricato.
Locazione finanziaria (commi 136 – 140): è definito il contratto di leasing finanziario, sono indicati i casi di grave inadempimento (mancato pagamento del canone) e la procedura per la risoluzione del contratto. Il comma 136 dispone che: «Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo».
I commi 137 e 138 disciplinano gli effetti e le conseguenze della risoluzione del contratto di leasing finanziario in caso di inadempimento dell'utilizzatore. In particolare, è considerato grave inadempimento dell'utilizzatore, tale da giustificare la risoluzione anticipata del contratto, il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, nell’ambito del leasing immobiliare. Per le altre tipologie di leasing è considerato grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi. Il comma 138 prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore per i motivi di cui al comma precedente, il concedente: 1) ha diritto alla restituzione del bene; 2) è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene; 3) da quanto ricavato dalla vendita o da altra utilizzazione del bene deve essere dedotta la somma corrispondente all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, per la stima e per la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Quando il valore realizzato con la vendita o da altra collocazione del bene sia inferiore rispetto a quanto dovuto dall'utilizzatore al concedente, quest'ultimo mantiene il diritto di credito per la differenza.
E’ dettata la procedura che il concedente deve seguire per la vendita o per la ricollocazione del bene. Sono fatte salve: (i) l'applicazione dell'art. 72-quater del Regio Decreto n. 267/1942 del 16 marzo 1942 (L. Fall.), che disciplina la sorte del contratto di leasing finanziario in caso di fallimento dell'utilizzatore, (ii) l'applicazione della disciplina del leasing finanziario di immobili da adibire ad abitazione principale introdotta dall'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della Legge n. 208/2015 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).
Professione Forense
(Legge 124/2017, art. 1, comma 141)
La professione Forense può essere esercitata in maniera societaria da società di persone, di capitali o da società cooperative iscritte ad apposita sezione speciale dell’albo dell’ordine territoriale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o interposta persona. I soci devono essere, per almeno i due terzi del capitale sociale o degli aventi diritto di voto, avvocati iscritti all’albo.
Professione Notarile
(Legge 124/2017, art. 1, commi 142 - 146)
E’ previsto: (i) l’aumento dei numeri di notai, che passano da 1 ogni 7.000 abitanti a 1 ogni 5.000; (ii) l’aumento dell’area territoriale dei notai che potranno operare in tutta la Regione o nel distretto della Corte d’appello; (iii) la possibilità di pubblicizzare gli onorari così da garantire più trasparenza e maggiore concorrenza.
La disposizione prevede, poi, una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolare categorie di somme da questi ricevute e che costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile. I commi 145, 146 disciplinano gli archivi notarili, istituti con decreto del Ministero della Giustizia (comma 146), in un’ottica di una loro sostanziale riduzione.
Società di Ingegneria
(Legge 124/2017, art. 1, comma 148)
E’ esteso alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che consente l’esercizio della professione in forma societaria per le società di professionisti.
Le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per lo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
Professionisti
(Legge 124/2017, art. 1, comma 150)
E’ introdotto l’obbligo per i professionisti di comunicare ai clienti la previsione dei costi dell’incarico, della sua complessità, nonché dei costi della polizza assicurativa, in forma scritta o digitale e articolata per voci di spesa.
Attività odontoiatrica
(Legge 124/2017, art. 1, commi 153 - 156)
L’attività odontoiatrica è consentita solo a soggetti abilitati alla professione di odontoiatra o a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all’albo degli odontoiatri. Le strutture polispecialistiche aventi un ambulatorio odontoiatrico devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici in possesso dei requisiti se l’attuale non li possiede. Il direttore sanitario potrà svolgere tale funzione solamente in una struttura, odontoiatrica o polispecialistica. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la sospensione delle attività della struttura secondo quanto previsto dal decreto del ministero della Salute da emanarsi.
Farmacie e medicinali
(Legge 124/2017, art. 1, commi 157 - 165)
Distribuzione farmaceutica: E’ ammesso l’ingresso di società di capitali nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata. Si sopprime inoltre il limite della titolarità di quattro farmacie ed il requisito che queste siano ubicate nella provincia dove la società ha sede legale. Lo stesso comma regola inoltre la direzione di una farmacia gestita da una società, che può essere affidata anche ad un farmacista che non sia socio. Il comma 158 vieta che un medesimo soggetto disponga di una quota superiore al 20% delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma; l’AGCM vigilerà sul rispetto di tale divieto. Viene inoltre introdotto l’obbligo di comunicazione delle variazioni dell’identità dei soci. Il comma 161 stabilisce che le farmacie site nei comuni sotto i 6.600 abitanti e soprannumerarie per decremento della popolazione possono presentare domanda di trasferimento verso i comuni con un numero di farmacie inferiori a quello spettante.
Fornitura di medicinali ospedalieri: I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili possano essere forniti anche dalle farmacie alle strutture autorizzate al loro utilizzo, oltre a produttori e grossisti come già previsto dal D.Lgs 219 del 2006.
Foglietto illustrativo: in caso di modifiche apportate al foglietto illustrativo, il cittadino potrà scegliere la modalità analogica o digitale per la ricezione del nuovo foglietto (comma 164).
Orario di apertura delle Farmacie: Le farmacie potranno essere aperte anche oltre gli orari ed i turni stabiliti (comma 165).
Parity Rate
(Legge 124/2017, art. 1, comma 166)
E’ stabilita la nullità delle clausole contrattuali cd. “parity rate” e cioè quelle che impedivano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati per il tramite di piattaforme di distribuzione telematiche (cd. norma Booking, dal nome della principale piattaforma che utilizzava questo tipo di clausole).
Circolazione internazionale dei beni culturali
E’ semplificata la circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato e introdotta la possibilità di considerare beni culturali le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico “eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione”. Viene elevata a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose non sono soggette alle disposizioni di tutela; analogamente, si porta a 70 anni il limite oltre il quale le cose mobili, opera di autore vivente, sono inalienabili e si modifica la normativa sull’esercizio del commercio di cose antiche o usate e quella sull’uscita definitiva dal territorio della Repubblica. Infine, si istituisce un “passaporto” per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l’uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.
Trasporti e logistica
E’ creato il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica e ne è affidata la puntuale definizione al Ministero delle infrastrutture.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 24/2017, un decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dello Sviluppo economico, per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (Taxi, NCC, e similari), definendo le procedure per l’adozione delle norme nonché i principi e criteri direttivi, tra cui l’adeguamento dell’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono tramite applicazione web e l’armonizzazione delle competenze regionali e locali al fine di definire standard comuni a livello nazionale (commi 180 – 183).
I commi 184-187 delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per disciplinare l’installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette “scatole nere” o altri dispositivi elettronici similari. La disposizione dichiara di voler favorire l’offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l’utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l’adozione di piani urbani della mobilità sostenibile. Si prevede anche che gli apparecchi potranno favorire la realizzazione di piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare.
Per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti le regioni dovranno introdurre, nell’ambito dei contratti di servizio di trasporto pubblico stipulati a partire dal 31 dicembre 2017, l’obbligo per il concessionario di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet (comma 167).
Carta dei servizi - commi 168 e 169 prevedono l’obbligo, per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, di informare i passeggeri delle modalità per accedere alla carta dei servizi, per venire a conoscenza delle condizioni che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.
Locazione di veicoli con conducente - il comma 183 prevede che l’impresa che svolge attività di trasporto di viaggiatori attraverso noleggio di autobus con conducente iscritta al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore e titolari di autorizzazione, può utilizzare i veicoli di un’altra società sempre iscritta al registro tramite contratto di locazione.
Obbligo comunicazione della concentrazione di imprese a AGCM
La legge 124/2017 prevede che una concentrazione tra imprese debba essere preventivamente comunicata all'AGCM quando:
- il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 492 milioni di euro; e
- il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a 30 milioni di euro.
Entrambi i valori verranno rivalutati annualmente sulla base dell'indice del deflatore dei prezzi del Pil.
Per maggiori informazioni contattare:
Elena Tiberio - email: elena.tiberio@assolombarda.it; tel. 02.58370731
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