Anticipazione - Fondo perduto regionale per la quotazione delle PMI

Fino a 600.000 € per coprire i costi diretti di quotazione e i costi per servizi correlati, sostenuti nei 3 anni successivi alla quotazione

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Soggetti beneficiari

Possono partecipare all’iniziativa le PMI1 che alla data di presentazione della domanda:

  • siano regolarmente costituite;
  • abbiano intrapreso o intendano intraprendere un percorso per la quotazione in Borsa, su un mercato multilaterale di negoziazione (MTF) con un aumento di capitale pari almeno al 50% dell’offerta pubblica iniziale (IPO);
  • abbiano una sede legale e operativa, rilevabile nella visura camerale, in Lombardia alla data di ammissione alla quotazione. Le aziende beneficiarie dovranno mantenere tale sede per almeno tre anni dall’ultima erogazione del contributo regionale.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le spese di consulenza per:

  • l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione;
  • la redazione del piano industriale;
  • lo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • la redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
  • la produzione di ricerche2;
  • le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  • le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • le attività di comunicazione e investor relation non ricorrenti, necessarie a divulgare l’investment case;
  • le attività relative alla revisione del bilancio;
  • le attività dell’intermediario che supporta la società nell’ammissione alle negoziazioni valutandone l’appropriatezza e la assiste e supporta, nell’assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal regolamento del mercato;
  • le attività dell’intermediario incaricato di esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita in conformità con quanto disposto dal Regolamento del mercato e a produrre o far produrre per proprio conto almeno due ricerche3 all’anno concernenti l’emittente;
  • i corrispettivi del mercato di quotazione.

Caratteristiche dell’agevolazione

L’agevolazione per le PMI si compone di un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 600.000 euro per i costi relativi alla quotazione in Borsa, di cui massimo 300.000 euro per i costi legati all’ammissione alla quotazione e 300.000 euro per i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione, sostenuti nei tre anni alla quotazione.
Nel caso in cui il processo di quotazione non si concluda positivamente l’impresa non è ammessa al contributo.

Regime di aiuto

I contributi sono inquadrati in regime di esenzione (GBER) purché l’intensità di aiuto massima sia pari al 50% dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

Al fine di consentire il cumulo con il credito di imposta di 500.000 euro4 il contributo regionale sui costi di consulenza per la fase di quotazione sono riconosciuti nel limite di 300.000 euro e sempre nel rispetto del 50% delle spese ammissibili.

Presentazione delle domande e valutazione

La presentazione della domanda verrà disciplinata attraverso l’avviso attuativo in approvazione entro l’anno 2024. La procedura sarà valutativa a sportello.

Contatti

La invitiamo a richiedere online un appuntamento oppure a contattare l’Area Credito e Finanza, , tel. 02.58370704, per: maggiori informazioni su questa notizia; un confronto sugli incentivi disponibili; un’assistenza nella stima delle esigenze di liquidità, nella costruzione di business plan e nel dialogo con i finanziatori; un approfondimento sul supporto personalizzato di Assolombarda Servizi, che integra i servizi di Assolombarda con una consulenza specializzata.

Note
(1) Regolamento (UE) n. 651/2014.
(2) Articolo 3, comma 1, definizioni 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014 (incluse le ricerche indipendenti);
(3) Come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 2014/596 e che soddisfino le condizioni previste dall’articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565;
(4) Articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) commi da 89 a 92 e relativi provvedimenti attuativi.

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