Anticipazione - Tutto quello che devi sapere su CSRD e Omnibus I
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Qui trovi tutte le informazioni utili per capire se la tua azienda è soggetta agli obblighi di sostenibilità previsti dalla CSRD, cosa cambia con il Pacchetto Omnibus e come farti trovare pronto.
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Sommario
- Cosa prevede la CSRD?
- Se sei un’impresa italiana, attenzione a quanto previsto dal decreto di recepimento
- Cos’è il Pacchetto Omnibus I e cosa prevede?
- Cosa potrebbe cambiare ancora?
- Se stai leggendo questa notizia, potresti trovare interessante anche...
- Contatti
- Note
Cosa prevede la CSRD?
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD – Direttiva UE 2022/2464), entrata in vigore a livello europeo il 5 gennaio 2023, amplia in modo significativo gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese rispetto alla precedente NFRD (Non Financial Reporting Directive –Direttiva 2014/95/UE).
I principali aspetti introdotti sono:
1. Ampliamento dei soggetti interessati: la tua azienda è obbligata se rientra in una di queste tipologie e copre almeno uno dei tre requisiti dimensionali indicati in tabella:
Dal 2025 |
Imprese attualmente soggette alla NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni con: |
Dal 2026 |
Grandi imprese con: |
Dal 2027 |
PMI quotate1, piccole banche non complesse, captive assicurative2 |
Dal 2029 |
Filiali e succursali di capogruppo extra-UE - con ricavi > 150 mln € nell’UE negli ultimi due esercizi consecutivi – che: ■ Siano soggette a CSRD |
Nota: in base alla Direttiva delegata 2023/2775/UE, le soglie dimensionali sono state aumentate del 25% rispetto al testo originario della CSRD.
2. L'aumento delle informazioni richieste:
-
strategia aziendale rispetto ai rischi di sostenibilità;
-
piani di transizione verso un'economia sostenibile e neutrale entro il 2050;
-
ruolo e incentivazione degli organi di governance riguardo le questioni di sostenibilità;
-
obiettivi e politiche di sostenibilità.
3. Obbligo di includere le informazioni nella relazione sulla gestione, in una sezione specificamente contrassegnata.
4. Applicazione del principio di doppia materialità, valutando sia l’impatto dell’impresa sull’ambiente e sulla società (inside-out), sia gli effetti della sostenibilità sulla performance aziendale (outside-in).
5. Coinvolgimento dell’intera catena del valore: rendicontazione di impatti, rischi e opportunità legati a fornitori e clienti a monte e a valle.
6. Adozione degli standard europei ESRS (European Sustainability Reporting Standards): obbligatori per tutte le imprese soggette alla direttiva. È stato inoltre redatto uno standard volontario che può essere utilizzato da micro, piccole e medie imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD (maggiori informazioni qui)
7. Formato elettronico unico (XHTML) e marcatura digitale per garantire accessibilità e interoperabilità dei dati tramite il futuro “Punto di accesso unico europeo” (ESAP).
Se sei un’impresa italiana, attenzione a quanto previsto dal decreto di recepimento
Il D.Lgs. 2024/125, attualmente in vigore, ha recepito la CSRD in Italia e introduce ulteriori disposizioni rilevanti per le imprese:
- Obbligo di informazione e confronto con i rappresentanti dei lavoratori sulle informazioni di sostenibilità.
- Attribuzione dell’attività di attestazione solo ai revisori legali iscritti all’apposito registro, con almeno cinque crediti formativi annuali in materia ESG.
- Sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per inadempienze da parte di società e revisori.
Finché non verranno adottati principi europei per l’attestazione, la Consob definirà i principi applicabili in Italia.
Cos’è il Pacchetto Omnibus I e cosa prevede?
Il 26 febbraio 2025 la Commissione Europea ha presentato il primo Pacchetto Omnibus per semplificare alcune normative dell’UE, tra cui la CSRD.
Il primo intervento previsto dall’Omnibus I, c.d. “Stop the clock” è già stato approvato da Parlamento e Consiglio ed entrato in vigore il 17 aprile 2025 con la Direttiva (UE) 2025/794, che dovrà ora essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2025, modificando di conseguenza i decreti nazionali esistenti.
Prevede il posticipo di due anni dell’entrata in vigore degli obblighi, come segue:
- Per le grandi imprese: dal 2026 al 2028
- Per le PMI quotate: dal 2027 al 2029
Cosa potrebbe cambiare ancora?
Oltre allo “stop the clock”, la Commissione UE ha presentato ulteriori proposte di modifica, attualmente in fase di negoziazione tra Parlamento e Consiglio. In sintesi:
- Innalzamento delle soglie dimensionali: applicazione solo alle imprese con più di 1.000 dipendenti e ricavi superiori a 450 milioni di euro.
- Semplificazione ESRS: eliminazione dei dati meno rilevanti, priorità a quelli quantitativi, distinzione più chiara tra dati obbligatori e volontari.
- Limitazione degli obblighi sulla catena del valore: le imprese potranno richiedere informazioni proporzionate solo a partner con oltre 1.000 dipendenti.
- Esclusione delle PMI quotate dal campo di applicazione della direttiva.
- Transizione soft sull’assurance: maggiore flessibilità per i revisori nella prima fase di attuazione.
- Proibizione di miglioramenti normativi a livello nazionale: divieto per gli Stati membri di introdurre obblighi più stringenti.
Prossime tappe dell’iter legislativo:
- 24 giugno 2025: dibattito in Commissione JURI del parlamento europeo
- 26 giugno 2025: termine per la presentazione degli emendamenti da parte degli eurodeputati
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Contatti
Le aziende possono contattare Maria Pasetto - Area Credito e Finanza - email maria.pasetto@assolombarda.it per maggiori informazioni su questa notizia, l’Area Credito e Finanza, email fin@assolombarda.it, tel. 02.58370704 o richiedere online un appuntamento per: un confronto sugli incentivi disponibili; un’assistenza nella stima delle esigenze di liquidità, nella costruzione di business plan e nel dialogo con i finanziatori; un approfondimento sul supporto personalizzato di Assolombarda Servizi, che integra i servizi di Assolombarda con una consulenza specializzata.
Note
(1)Intese come le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio.
(2) Viene prevista l’opzione di non applicare la normativa (“opt out”) per due anni, salvo la necessità di spiegare perché l’impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione.
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