Autorizzare o non autorizzare la banca ad addebitare in conto gli interessi divenuti esigibili?

Novità in tema di trattamento degli interessi debitori del conto corrente

Nell’ultimo periodo le nostre aziende associate - a seguito delle richieste loro poste dagli Istituti Bancari - chiedono delucidazioni in merito all’opportunità di autorizzare / non autorizzare l’addebito in conto degli interessi debitori divenuti esigibili.

La questione si pone in ragione di una nuova normativa (art. 17- bis della legge 8 aprile 2016, nr. 49, che ha modificato l’art. 120 del Testo Unico Bancario – T.U.B.), secondo la quale – in estrema sintesi:

  • Gli interessi creditori e debitori del conto corrente (e delle aperture di credito in conto corrente) sono conteggiati annualmente, con calcolo da effettuarsi al 31 dicembre di ogni anno;
  • Gli interessi creditori del conto corrente (cioè quegli interessi che possono maturare sul conto) sono accreditati con valuta 31 dicembre di ogni anno; 
  • Gli interessi debitori del conto corrente (cioè quegli interessi che insorgono sul conto nel caso si utilizzino degli affidamenti - nel momento in cui si va in rosso e si utilizza il fido) sono esigibili da parte della banca il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Da tale data la banca può addebitarli in conto previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del cliente.

Sulla base di tale disposizione, il correntista il cui conto va a debito (in rosso), potrà scegliere come pagare alla banca gli interessi debitori.

Egli avrà due possibilità:

1) Autorizzare preventivamente la banca ad addebitare in conto gli interessi debitori:
In questo caso, una volta che il conto abbia maturato interessi debitori e che questi siano divenuti esigibili, il correntista autorizza la banca a contabilizzare gli interessi sul conto corrente. Ciò significa che gli interessi debitori potranno essere in tutto o in parte compensati (anche con il saldo attivo del conto) oppure addebitati quale sorte capitale sul conto. Gli interessi debitori, cioè, se non compensati, si sommano al capitale e creano un nuovo saldo capitale di conto corrente, sul quale verranno calcolati, nel periodo successivo, nuovi interessi creditori o debitori.
Il correntista potrà revocare in ogni momento l’autorizzazione e la revoca deve essere comunicata alla banca prima che l’addebito sia avvenuto.

2) Non autorizzare la banca ad addebitare in conto gli interessi debitori:
In questo caso, una volta che il conto abbia maturato interessi debitori e che questi siano divenuti esigibili, il correntista chiede che gli interessi debitori vengano contabilizzati separatamente e che essi non vengano sommati al saldo capitale. Il correntista dovrà quindi provvedere al pagamento degli interessi debitori entro il 1° marzo e porre attenzione perché, in caso di mancato pagamento, la banca potrà calcolare interessi di mora sui giorni di ritardo di pagamento ed eventualmente ( in base all’importo e alle caratteristiche della posizione debitoria) procedere alla segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia.

Si presume che – ove il correntista vada a debito – egli non abbia la forza economica per pagare autonomamente gli interessi debitori (e sia quindi portato ad autorizzare l’istituto di credito ad aumentare il saldo capitale generatore di interessi).

Contatti

La invitiamo a richiedere on line un appuntamento oppure a contattare Elena Tiberio ; tel: 02.58370731 o l’Area Credito e Finanza, fin@assolombarda.it, tel. 02.58370704, per maggiori informazioni su questa notizia; un confronto sugli incentivi disponibili; un’assistenza nella stima delle esigenze di liquidità, nella costruzione di business plan e nel dialogo con i finanziatori; un approfondimento sul supporto personalizzato di Assolombarda Servizi, che integra i servizi di Assolombarda con una consulenza specializzata.

 

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