Assicurazione obbligatoria CAT NAT

NOVITA': proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo in base alla dimensione d’impresa. Per ogni dubbio, richiedi un appuntamento con i nostri esperti.

Sommario

La motivazione dell'introduzione dell'obbligo da parte del Governo

L’obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali è stato concepito per aiutare le imprese italiane a fronteggiare in modo più efficace gli eventi naturali estremi, favorendo la prevenzione e la continuità operativa. Questo approccio punta a una gestione più strutturata dei rischi, che sposta l’attenzione dalla sola riparazione dei danni a una preparazione preventiva, incentivando le imprese ad adottare misure di protezione.

Grazie all’assicurazione obbligatoria, le aziende dovrebbero essere supportate nella gestione dei danni derivanti da calamità naturali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, spesso meno assicurate. Tale obbligo dovrebbe promuovere anche una cultura di responsabilità finanziaria, incoraggiando le imprese a dotarsi di adeguate polizze per proteggere i propri asset.

In questo modo, l’obbligo assicurativo rafforza la resilienza del tessuto produttivo, spingendo le aziende a migliorare le proprie strutture e a prepararsi per fronteggiare rischi crescenti come alluvioni, frane e terremoti, in linea con i cambiamenti climatici.

Dettagli della copertura

Di seguito le informazioni più importanti per le aziende da sapere per comprendere al meglio l'obbligatorietà, alla luce del nuovo decreto attuativo.

Assicurato

L’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia.

Dove il proprietario e l'utilizzatore non fossero lo stesso soggetto e nel caso in cui il primo non provveda ad assicurare i beni di cui sotto, l'obbligo ricadrà sull'utilizzatore. 

Beni da assicurare

Le immobilizzazioni della sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale, a qualsiasi titolo impiegati1 per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:

1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;

2) fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;

4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Il valore da assicurare è il valore di ricostruzione a nuovo per i fabbricati e il costo di rimpiazzo per gli altri cespiti, similmente alle polizze incendio. Per quanto riguarda i terreni, il parametro di riferimento è il costo di ripristino, definito come somma dei costi di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche del terreno antecedenti all'evento catastrofale.

Eventi da assicurare:

Gli eventi da assicurare comprendono alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi e frane.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Determinazione del premio

Il premio assicurativo sarà proporzionale al rischio, considerando la localizzazione e la vulnerabilità dei beni assicurati. Per calcolarlo, si useranno dati storici, mappe di rischio e modelli predittivi che valutano come evolvono nel tempo la probabilità di eventi catastrofici e la vulnerabilità dei beni.

Inoltre, verranno tenute in considerazione, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, le misure di prevenzione adottate dall'impresa, anche tramite le organizzazioni collettive a cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni oggetto dell'assicurazione.

I premi poi verranno aggiornati periodicamente, per rispecchiare al meglio le condizioni economiche e i rischi attuali.

Entità dello scoperto a carico dell’assicurato

Per importi

- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, considerando tutte le ubicazioni coperte: le polizze possono prevedere, su accordo tra le parti, uno scoperto a carico dell'assicurato, che non superi il 15% del danno indennizzabile.

- (Fermo l’obbligo di copertura assicurativa) per la fascia superiore a 30 milioni di euro, oppure per le grandi imprese: la quota di danno che resta a carico dell’assicurato è negoziabile liberamente tra le parti.

Massimali

Per importi

- fino a 1 milione di euro: il limite di indennizzo corrisponde alla somma assicurata.

- da 1 a 30 milioni di euro: il limite di indennizzo è almeno pari al 70% della somma assicurata

- (Fermo l’obbligo di copertura assicurativa) per la fascia superiore a 30 milioni di euro, o per le grandi imprese: il limite di indennizzo può essere definito liberamente tra le parti.

Per i terreni, la copertura è offerta “a primo rischio assoluto2, entro il massimale proporzionato alla superficie del terreno.

Per le polizze fino a 1 milione di euro stipulate in forma collettiva3 o tramite convenzioni, è prevista la classificazione in classi di rischio con massimali differenziati in base alle specifiche esigenze di copertura.

Disposizioni transitorie

Diverse scadenze per dimensione aziendale4

Per le micro e le piccole imprese l'obbligo è rinviato al 1° gennaio 2026

Per le medie imprese l'obbligo è rinviato al 1° ottobre 2025

Per le grandi imprese l'obbligo rimane al 1° aprile. Per questa tipologia di imprese però le sanzioni indirette vengono differite di 90 giorni dall'entrata in vigore

Cosa non è assicurato

Il decreto attuativo specifica chiaramente che la presente polizza non coprirà:

1) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi

2) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti

3) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Punti di attenzione per l'assicurato

Nell'articolo 1 del decreto attuativo al punti c), vengono definite le imprese di assicurazione che sono obbligate a sottoscrivere le polizze in oggetto. Risulta importante sottolineare come il testo evidenzi che in presenza di un gruppo assicurativo, l'ultima controllante italiana ha la facoltà di designare una o più imprese del gruppo quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi a copertura delle catastrofi naturali. Perciò l'impresa soggetta ad assicurarsi deve fare attenzione a quali assicurazioni hanno la facoltà di sottoscrivere la polizza.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate devono definire la propensione al rischio in coerenza con il loro fabbisogno di solvibilità globale, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.

Cosa rischia chi non rispetta l'obbligo

La normativa prevede che dell'obbligo si tenga conto nell'assegnazione di contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni, sfavorendo o addirittura escludendo quindi chi non ha sottoscritto la polizza CAT NAT anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il supporto di Assolombarda

La proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo deve essere un'opportunità per le PMI per pianificare con attenzione azioni di mitigazione del rischio e individuare il prodotto assicurativo più adatto alle loro esigenze.

Il Desk Assicurazioni di Assolombarda è al vostro fianco anche per le polizze CAT NAT. Insieme all'Associazione potrete prepararvi al meglio per affrontare con consapevolezza il nuovo obbligo assicurativo, rafforzare la resilienza aziendale e tutelare il valore dei vostri beni. 

Invitiamo le imprese a prenotare un appuntamento presso uno dei nostri sportelli di Milano, Monza, Pavia e Lodi.

Insieme agli esperti dell'Associazione e ai partner che collaborano all'iniziativa, sarà possibile approfondire le caratteristiche della nuova assicurazione, gli aspetti relativi al profilo di rischio dell'azienda ed essere guidati nella corretta applicazione dei nuovi obblighi grazie agli sportelli attivati.

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Contatti

La invitiamo a richiedere online un appuntamento oppure a contattare l’Area Credito e Finanza, , tel. 02.58370704, per: maggiori informazioni su questa notizia; un confronto sugli incentivi disponibili; un’assistenza nella stima delle esigenze di liquidità, nella costruzione di business plan e nel dialogo con i finanziatori; un approfondimento sul supporto personalizzato di Assolombarda Servizi, che integra i servizi di Assolombarda con una consulenza specializzata.

Note

1) Questa espressione induce a ritenere che destinatarie dell'obbligo non siano solo le imprese proprietarie dei beni ma anche quelle che li detengono ad altro titolo (leasing, locazione o comodato). Ma se il titolo dell'impiego presuppone che il rischio di perimetro del bene sia a carico del proprietario, l'impresa locataria finirebbe a stipulare una copertura nell'interesse del proprietario, entrando nello schema assicurativo per conto altrui. Nulla comunque vieta che il proprietario sottoscriva la polizza prima di porre il bene nella disponibilità del locatario.

2) La copertura assicurativa "a primo rischio assoluto" prevede che, in caso di sinistro, l'assicuratore indennizzi l'assicurato fino al massimale concordato in polizza, senza considerare il valore totale dei beni assicurati. Questo significa che, indipendentemente dal valore complessivo del bene, l'assicurazione coprirà i danni fino all'importo massimo stabilito, evitando l'applicazione della regola proporzionale.

3) Le polizze in forma collettiva sono polizze assicurative stipulate da un unico contraente per conto di un gruppo di persone o aziende. In genere, il contraente è un'organizzazione, un’associazione, o un ente che rappresenta il gruppo (ad esempio, associazioni di categoria, consorzi o organizzazioni sindacali).

4) Per definire le classi dimensionali il decreto fa riferimento alla direttiva UE 2023/2775:

  • Piccole imprese: totale stato patrimoniale fino a 5 milioni, fatturato fino a 10 milioni e fino a 50 dipendenti
  • Medie imprese: totale stato patrimoniale fino a 25 milioni, fatturato fino a 50 milioni e fino a 250 dipendenti
  • Grandi imprese (superando almeno due dei tre criteri): totale stato patrimoniale oltre 25 milioni, fatturato oltre i 50 milioni e oltre i 250 dipendenti

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