Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): i nuovi obblighi di due diligence sostenibile per le imprese

La nuova normativa europea interesserà le aziende di tutte le dimensioni: sia quelle direttamente obbligate, sia quelle facenti parte delle catene del valore.

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Sommario

Che cos'è la CSDDD

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) richiederà alle imprese di svolgere attività atte a prevenire, mitigare o ridurre al minimo gli impatti sui diritti umani e sull'ambiente che potrebbero generarsi nelle attività che svolgono e nelle catene del valore a cui partecipano. Ciò avrà impatti sulle politiche e strategie aziendali, sulle operazioni e sulle qualifiche di fornitura.

Inoltre, le aziende dovranno attuare piani di transizione per ridurre le proprie emissioni climalteranti, affinché il loro modello di business e la loro strategia siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con il contenimento del riscaldamento globale entro i 1,5 °C, in linea con quanto già previsto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Il processo di due diligence dovrà seguire le seguenti fasi:

  1. Integrazione della due diligence nelle politiche e nei sistemi di gestione;
  2. Identificazione e valutazione degli impatti negativi attuali e potenziali sui diritti umani e sull'ambiente;
  3. Prevenzione e mitigazione dei potenziali impatti negativi ed eliminazione (o riduzione al minimo dell'entità) degli impatti negativi effettivi;
  4. Istituzione e mantenimento di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo;
  5. Monitoraggio dell'efficacia della propria politica e delle misure di due diligence ogni 12 mesi; 
  6. Comunicazione delle proprie attività di due diligence pubblicando sul sito web una dichiarazione annuale.

Entro il 31 marzo 2027, la Commissione adotterà degli atti delegati relativi al contenuto e ai criteri per la rendicontazione.

Le attività di dovuta diligenza dovranno essere svolte nelle:

  • attività a monte, tra cui la progettazione, l'estrazione, l'approvvigionamento, la fabbricazione, il trasporto, lo stoccaggio e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio;
  • attività proprie, svolte direttamente dalla società o dalle società di un gruppo consolidato;
  • attività a valle, tra cui la distribuzione, il trasporto e lo stoccaggio del prodotto (solo nei rapporti commerciali diretti).

La direttiva richiede alle grandi aziende obbligate di fornire un sostegno alle PMI che sono loro partner commerciali, nel riuscire a garantire la conformità agli obblighi. Lo dovranno fare fornendo o consentendo l'accesso alla formazione ed al miglioramento dei sistemi di gestione e fornendo un sostegno finanziario mirato e proporzionato (es. finanziamenti diretti, prestiti a basso tasso d'interesse, garanzie di approvvigionamento continuo o assistenza nell'ottenere finanziamenti).

L'ambito di applicazione

I soggetti che rientreranno nell'ambito della direttiva saranno le aziende europee ed extra-UE suddivise in:

Gruppo 1: Aziende “di grandi dimensioni”

Aziende che hanno:

  • in media più di 1.000 dipendenti
  • un fatturato mondiale netto superiore a 450 milioni di euro

Gruppo 2: Aziende capogruppo di gruppi “di grandi dimensioni”

Aziende che singolarmente non rientrano nelle soglie previste per il Gruppo 1, ma che sono la società madre di un gruppo che ha raggiunto la soglia finanziaria indicata per il Gruppo 1 su base consolidata nell'ultimo anno finanziario.

Gruppo 3: Aziende che hanno stipulato accordi di franchising/licenza

Aziende che hanno stipulato o sono società madre ultima di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell'UE in cambio di royalties con società terze indipendenti e:

  • le royalties ammontano a più di 22,5 milioni di EUR 
  • il fatturato netto risulta superiore a 80 milioni di EUR

Le soglie indicate devono essere raggiunte dall'impresa per due esercizi finanziari consecutivi.  

Le sanzioni e le attività di vigilanza

Le norme saranno applicate attraverso:

  • Supervisione amministrativa: ogni Paese dell’UE istituirà un’autorità di vigilanza per verificare che le imprese rispettino gli obblighi previsti dalla Direttiva. Potranno avviare ispezioni e indagini e imporre sanzioni alle aziende inadempienti fino al 5% del fatturato mondiale netto nell'esercizio finanziario precedente la decisione di ammenda. Le autorità nazionali saranno coordinate a livello comunitario da una Rete europea delle autorità di vigilanza.
  • Responsabilità civile: le persone colpite da un danno subito a causa di una violazione dei diritti umani o degli standard ambientali, così come i sindacati e le organizzazioni della società civile, potranno intentare un’azione legale entro cinque anni.

L'iter di approvazione e l'entrata in vigore

La proposta di Direttiva era stata presentata dalla Commissione Europea il 23 febbraio 2022. Il 15 marzo 2024 il testo di compromesso è stato approvato dagli ambasciatori degli Stati membri dell’Ue ed il 24 aprile è avvenuta la votazione del Parlamento europeo e il 24 maggio l'adozione formale da parte del Consiglio.

Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione il 5 luglio 2024 ed entrerà in vigore a partire dal 25 luglio. Gli Stati membri avranno poi due anni di tempo per recepirla negli ordinamenti nazionali.

La CSDDD sarà applicata, a partire dall'entrata in vigore, con un approccio graduale in base alla dimensione e al fatturato, in:

  • 3 anni per le aziende con oltre 5.000 dipendenti e 1.500 milioni di euro di fatturato (dal 2027);
  • 4 anni per le aziende con più di 3.000 dipendenti e 900 milioni di euro di fatturato (dal 2028);
  • 5 anni tutte le altre aziende che rientrano nell'ambito della direttiva, ovvero più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato (dal 2029).

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