Operativo il Fondo "Patrimonio Rilancio": 44 miliardi di euro per la ricapitalizzazione delle grandi imprese
L’intervento, tramite la sottoscrizione di capitale sociale o obbligazioni, è rivolto a società per azioni con sede in Italia e con un fatturato superiore a 50 milioni. Le operazioni possono essere realizzate sia a condizioni di mercato, sia a condizioni agevolate nell’ambito del Temporary Framework, con un rimborso dell'80% delle spese connesse alle operazioni stesse.
Operativo il fondo “Patrimonio Rilancio”, istituito dal Decreto Rilancio, la cui gestione è affidata a Cassa Depositi e Prestiti e le cui risorse verranno impiegate per il sostegno e rilancio del sistema economico e produttivo. Le operazioni possono essere realizzate sia nell’ambito del Temporary Framework, attraverso il Fondo Nazionale Supporto Temporaneo, sia a condizioni di mercato attraverso due diversi fondi: il Fondo Nazionale Strategico e il Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese. L'operatività di Patrimonio Destinato cesserà decorsi 12 anni dalla sua costituzione.
- Fondo Nazionale Supporto Temporaneo
- Gli interventi a condizioni di mercato
Fondo Nazionale Supporto Temporaneo
Soggetti ammissibili
Possono fare richiesta le aziende che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
- rischiano di perdere la continuità aziendale;
- non hanno reperito sufficienti finanziamenti tramite il settore bancario;
- al 31 dicembre 2019, non si trovano in una situazione di difficoltà1;
- non sono a partecipazione pubblica;
- operano in uno dei settori strategici (ferrovie, strade e autostrade, sistemi di trasporto rapido di massa per le aree metropolitane, porti e interporti, aeroporti, ciclovie) oppure sono di rilevante interesse nazionale o ad alto contenuto tecnologico in determinati settori (difesa, sicurezza, infrastrutture, trasporti, comunicazione, energia, ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico, turistico-alberghiero, agroalimentare e della distribuzione, gestione di beni culturali e artistici) oppure hanno un fatturato superiore ai € 300 milioni.
Per le sole operazioni di prestiti obbligazionari subordinati, sono ammissibili le imprese che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
- le grandi imprese, indipendentemente dal settore in cui operano;
- che abbiano registrato una diminuzione dei ricavi superiore al 10% tra il 1° marzo 2020 e la data di richiesta dell'intervento;
- al 31 dicembre 2019, non si trovavano in una situazione di difficoltà1;
- non sono a partecipazione pubblica.
Operazioni previste
Il Patrimonio Destinato può intervenire nelle aziende attraverso la:
- partecipazione ad aumenti di capitale;
- sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili;
- sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione;
- sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati.
Aumenti di capitale, prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione e prestiti obbligazionari subordinati convertibili
Il Patrimonio Destinato interviene con il minimo necessario per ripristinare la continuità aziendale e non oltre il ripristino della struttura patrimoniale, intesa come indebitamento su patrimonio netto, al 31 dicembre 20192.
Nella tabella riportata nei contenuti correlati è possibile trovare una sintesi delle caratteristiche dei diversi interventi: durata, condizioni economiche, limite e massimo importo richiedibile.
Gli interventi di importo superiore a 250 milioni di euro sono subordinati alla notifica e all’approvazione della Commissione Europea. Inoltre, l'impresa beneficiaria dovrà impegnarsi a:
- non pubblicizzare l'intervento ai fini commerciali;
- non acquistare una partecipazione superiore al 10% in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attività, fintanto che l'intervento del Patrimonio Destinato si sia ridotto di almeno il 75%. Tale obbligo può essere derogato, una volta notificato e approvato da parte della Commissione Europea, solo se l'acquisizione è necessaria per mantenere la propria redditività o per favorire il disinvestimento del Patrimonio Destinato4;
- non effettuare pagamenti di dividendi non obbligatori né riacquistare azioni se non in favore del Patrimonio Destinato5, fintanto che l’intervento non sia stato integralmente rimborsato;
- non superare la remunerazione al 31 dicembre 2019 di ciascun componente dell’organo di amministrazione e dei dirigenti apicali dell’impresa e a non versare bonus o altre componenti variabili3, fintanto che l’intervento non si sia ridotto di almeno il 75%.
L'impresa beneficiaria dovrà presentare annualmente una relazione sull'attuazione degli impegni assunti e illustrare periodicamente in che modo l'intervento da parte del Patrimonio Destinato sostiene le proprie attività in linea con gli obiettivi UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
L’impresa può riacquistare in qualsiasi momento la partecipazione del Patrimonio Destinato al prezzo più elevato fra il valore di mercato al momento del riacquisto e il prezzo di sottoscrizione dello strumento incrementato di 2,5% per il I anno, di 3,5% per il II e III anno, 5% per il IV e V anno, per il 7% per il VI e VII anno, 9,5% per VII e IX anno, ulteriormente aumentati del 2%, fino al settimo anno, con riferimento agli interventi di aumento di capitale, oppure fino al settimo anno dalla conversione, con riferimento agli altri. L’aumento di 200 punti-base non trova applicazione a partire dall'VIII anno.
La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato, salvo deroghe, deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.
Prestiti obbligazionari subordinati
Possono fare richiesta le grandi imprese con un rating non inferiore a B+, o equivalente, rilasciato da un’agenzia di rating del credito esterna (ECAI), dopo il 31 dicembre 2019. La durata dell'obbligazione è pari a 6 anni e la remunerazione è determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno), incrementato di 2,5% per il I anno, 3% per il II e III anno, 4% per il IV, V e VI anno.
Il Patrimonio Destinato può sottoscrivere prestiti obbligazionari subordinati il cui valore nominale deve essere inferiore ai due terzi della spesa salariale annua 2019 e all’8,4% del fatturato 2019 dell’impresa richiedente. L’intervento si cumula, nei limiti del 25% del fatturato o del doppio della spesa salariale 2019, con eventuali altri finanziamenti garantiti ai sensi del Temporary Framework sugli aiuti di Stato.
L'impresa beneficiaria deve impegnarsi a:
- non effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso del finanziamento, pagamenti di dividendi non obbligatori, distribuzioni di riserve e acquisto di azioni proprie;
- destinare il finanziamento a sostenere costi per investimenti o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- destinare il finanziamento in misura almeno pari al 40% ad investimenti e progetti, localizzati in Italia, a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale;
- presentare al Patrimonio Destinato una relazione annuale sull’attuazione degli impegni assunti.
Come accedere e agevolazione prevista
L'accesso al Fondo Nazionale di Supporto Temporaneo non può avvenire per via diretta ma attraverso il coinvolgimento di un intermediario accredito di CDP:
- l'impresa fa richiesta a uno degli intermediari partner di CDP
- l'intermediario verifica i requisiti e invia la richiesta a CDP
- CDP analizza la richiesta e delibera l'intervento
In caso di esito positivo, CDP procede al perfezionamento dell'intervento in favore dell'impresa. Inoltre, il Patrimonio rimborserà all’impresa beneficiaria l’80% dei costi dell’istruttoria, di esecuzione e di gestione, la determinazione del valore di mercato dell’impresa, in caso di società non quotate.
La possibilità si accedere a questo strumento, salvo deroghe, sarà aperto fino al 31 dicembre 2021.
Gli interventi a condizioni di mercato
Soggetti ammissibili
Possono fare richiesta le aziende di interesse nazionale operanti in un settore strategico6 che:
- presentano due degli ultimi tre bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale, in utile e l’ultimo di tali bilanci deve essere stato chiuso entro i 18 mesi dalla data della richiesta di intervento;
- non si trovano in situazione di difficoltà1, alle data di richiesta ed erogazione dell’intervento;
- non sono a partecipazione pubblica;
- non presentano in Centrale Rischi segnalazioni di "sofferenza a sistema" e un rapporto superiore al 20% tra "totale sconfinamenti per cassa" e "totale operativo per cassa";
- hanno un rating rilasciato da un’agenzia di rating del credito esterna (ECAI), dopo il 31 dicembre 2019 (per la richiesta di prestiti obbligazionari convertibili).
Operazioni previste
Nell'ambito delle operazioni a mercato il Patrimonio Rilancio, opera con due fondi:
- il Fondo Nazionale Strategico, con il coinvolgimento di altri investitori di mercato, effettua investimenti di lungo periodo in imprese caratterizzate da solide prospettive di crescita, per supportarne i piani di sviluppo;
- il Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese effettua interventi in aziende caratterizzate da temporanei squilibri patrimoniali e finanziari, ma con adeguate prospettive di redditività futura.
Gli interventi del Fondo Nazionale Strategico saranno effettuati mediante partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, di durata massima di 7 anni per le società quotate e massimo 5 anni per quelle non quotate, effettuati esclusivamente in presenza di un almeno un co-investimento, pari ad almeno il 30%, da parte di un investitore privato.
L'intervento del Patrimonio Destinato:
- non può superare il limite di acquisto delle azioni che porterebbero ad un'offerta pubblica di acquisto, in caso di società quotate e che attribuirebbero il controllo di diritto dell'impresa, nel caso di società non quotate;
- non può essere inferiore a 1 milione di euro per i prestiti obbligazionari convertibili e a 25 milioni di euro per gli aumenti di capitale.
Il Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese effettua interventi relativi a operazioni di ristrutturazioni aziendali di società di carattere strategico nazionale che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Tali interventi saranno prevalentemente effettuati mediante partecipazione ad aumenti di capitale, in presenza di almeno un co-investitore, inclusi gli attuali azionisti, che dovranno apportare nuove risorse almeno pari a quelle del Patrimonio Destinato. L'intervento deve essere superiore a 250 milioni di euro e l’impresa richiedente deve presentare un piano di ristrutturazione, attestato da un esperto indipendente, da cui emerga la sostenibilità dell’indebitamento e una valutazione aziendale.
Contatti
La invitiamo a richiedere on line un appuntamento oppure a contattare l’Area Credito e Finanza, fin@assolombarda.it, tel. 02.58370704, per: maggiori informazioni su questa notizia; un confronto sugli incentivi disponibili; un’assistenza nella stima delle esigenze di liquidità, nella costruzione di business plan e nel dialogo con i finanziatori; un approfondimento sul supporto personalizzato di Assolombarda Servizi, che integra i servizi di Assolombarda con una consulenza specializzata.
Note
1. Ai sensi dell’articolo 2, n. 18, del Regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
2. L’importo massimo dell’intervento corrisponderà al minore tra quelli risultanti dall’applicazione dei seguenti indicatori: a) l’importo necessario al ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto dell’impresa beneficiaria, così come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, al livello normalizzato specifico del settore in cui opera, calcolato come la media del rapporto tra l’indebitamento e il patrimonio netto mediano per il triennio 2017-2019, indicate all’Allegato 1 del Decreto n. 26 del 3 febbraio 2021; b) l’importo necessario al ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto dell’impresa beneficiaria a quello registrato al 31 dicembre 2019, così come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato;
c) l’importo necessario al ripristino del rapporto tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo ad un valore pari a 3, fermo restando che tale rapporto può presentare uno scostamento per eccesso o per difetto fino ad un massimo del 10 per cento rispetto a tale valore, così come risultante da stime ex ante per conto del Patrimonio Destinato.
3. Le condizioni economiche saranno eventualmente specificate anche dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformità della decisione della Commissione Europea.
4. Tali obblighi per le sole società quotate si applicano per un massimo di 3 anni.
5. Tale obbligo non si applica ai nuovi azionisti; o azionisti esistenti con una quota inferiore del 10% del capitale dell’impresa; se la partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti esistenti non è diluita fino a rappresentare meno del 10 per cento del capitale dell’impresa, il divieto di distribuzione dei dividendi si applica agli azionisti esistenti per un periodo di tre anni; in ogni caso, la remunerazione dovuta relativa agli strumenti ibridi di capitale e agli strumenti di debito subordinato detenuti dal Patrimonio Destinato viene pagata prima che gli eventuali dividendi siano versati agli azionisti in un determinato anno.
6. In linea con il Piano nazionale di riforma di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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