Come richiedere la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing e impedire la revoca degli affidamenti bancari

Decreto Cura Italia (art. 56) - Le indicazioni del MEF su come richiedere la moratoria ex lege per le PMI.

Soggetti a cui presentare la comunicazione

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

Come inviare la comunicazione

Le comunicazioni possono essere presentate dalle PMI dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia” (17 marzo 2020), tramite PEC o attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

E’ opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per avvisarlo e per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo 2020.

Cosa includere nella comunicazione

Nella comunicazione l’impresa deve autodichiarare tramite “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (ai sensi dell’ art. 47 DPR 445/2000):

  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000;

e richiedere pertanto:

  • Ai sensi del comma 2 lettera a) dell’articolo 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 - Cura Italia, relativamente alle aperture di credito a revoca e agli anticipi attualmente in essere, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, gli importi accordati non siano revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • Ai sensi del comma 2 della lettera c) dell’articolo 56 del sopracitato decreto, con riferimento all’operazione n. _________ (eventualmente indicare di importo originario € _________ erogato in data __/__/_____), di potere usufruire della sospensione, sino al 30/09/2020, del pagamento delle rate (1) (quota capitale e quota interessi) in scadenza prima del 30/09/2020 di cui al contratto sopra riportato, in assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.

L'autodichiarazione deve essere timbrata, firmata e occorre allegare la Carta d’Identità.

Sul sito del MEF sono diponibili ulteriori dettagli.

Contatti

Per maggiori informazioni puoi contattare l’Area Credito e Finanza (fin@assolombarda.it; tel. 02.58370704)

Note

(1) Si ricorda che è opzionale la scelta di sospendere l’intera rata o la sola rata capitale.

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