Approvato il Decreto Legge "Green pass"

È stato firmato il DL che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. In particolare, il testo proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e stabilisce le modalità di utilizzo del Green pass e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

È obbligatorio essere muniti di Green pass per l’accesso ai seguenti servizi e attività in zona bianca (o zona gialla o arancione qualora ne sia consentita l’apertura):

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Dal 6 agosto sarà possibile svolgere queste attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per l’accesso alle quali è obbligatorio il green pass sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Il Decreto Legge prevede inoltre una revisione dei parametri in base ai quali le Regioni sono collocate nella quattro zone di rischio. L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni.

Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19

Zona bianca

  • l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
  • l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15%;

- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10%.

Zona gialla

  • l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, in assenza dei numeri sui ricoveri di cui sopra che determinano la zona bianca;
  • l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30%;

- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20%.

Zona arancione

  • l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, in assenza dei numeri sui ricoveri di cui sopra.

Zona rossa

  • l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%;
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30%.

Il provvedimento è in vigore dal 23 luglio 2021.

Leggi il testo del Decreto Legge >

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