Approvato il Decreto Legge che estende l'obbligo di Green pass per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati
L'obbligo è in vigore dal 15 ottobre e sarà valido fino al 31 dicembre 2021.
Il DL dispone di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. In particolare:
IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO
- l’obbligo è rivolto a chi svolge attività di lavoro dipendente o autonomo per accedere ai luoghi di lavoro. La mancanza di Green pass è considerata assenza ingiustificata non retribuita, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
- i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni;
- la mancata osservanza delle misure induce a sanzioni:
- da 600 a 1500 euro per i lavoratori
- da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro
- è prevista una procedura di sostituzione temporanea del lavoratore sprovvisto di certificato verde nelle aziende sotto i 15 dipendenti (per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre 31 dicembre).
IN AMBITO LAVORATIVO PUBBLICO
- obbligo di Green pass per i lavoratori e per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
- controlli, verifiche e sanzioni: previste le stesse misure del settore privato;
- la mancanza di certificazione viene considerata come assenza ingiustificata non retribuita. Nessuna conseguenza disciplinare e diritto al mantenimento del rapporto di lavoro.
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