Ispettorato Nazionale del Lavoro - indicazioni sulle procedure di conciliazione ex art. 6 del D.lgs. n. 23/2015

Possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell’offerta conciliativa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti, con la nota n. 148 del 10/01/2020, in risposta ad un quesito proposto da un Ispettorato Territoriale,  in merito alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell’offerta conciliativa (entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento” ovvero  entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento - cfr. art. 6, comma 1, Legge n. 604/1966).

In particolare è stato richiesto all'INL se, a fronte di un’offerta conciliativa proposta ai sensi dell’articolo 6 d.lgs. 23/2015 molto al ridosso della scadenza del termine ivi previsto, l’Ispettorato territoriale adito quale sede di conciliazione 1 possa convocare le parti ed eventualmente concludere la procedura successivamente alla scadenza di detto termine. 

Contenuto riservato agli associati. Accedi

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci

Argomenti

Il rinnovo CCNL Dirigenti Industria

Il rinnovo CCNL Dirigenti Industria

Ipotesi di Accordo per il Rinnovo del CCNL Tessile Abbigliamento Moda

Ipotesi di Accordo per il Rinnovo del CCNL Tessile Abbigliamento Moda

Risoluzione e conciliazione nel rapporto di lavoro dirigenziale

Risoluzione e conciliazione nel rapporto di lavoro dirigenziale

Le conciliazioni in sede sindacale - Webinar 25 maggio 2023

Le conciliazioni in sede sindacale - Webinar 25 maggio 2023