Con riferimento a quanto previsto dal Capitolo VI punto C) dell’Ipotesi di Accordo 11/11/2024 sugli “Strumenti di welfare”, nell’imminenza della prima applicazione di questo nuovo istituto contrattuale, Sistema Moda Italia fornisce alcune prime indicazioni operative per una sua corretta attuazione.
Per comodità di lettura, si riporta di seguito il testo in esame:
C) “STRUMENTI DI WELFARE
Allo scopo di contribuire al miglioramento complessivo del benessere dei lavoratori del settore, le parti concordano che le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 51 commi 2 e 3 del TUIR, strumenti di welfare del valore di:
- 200 euro entro il 31 dicembre 2024;
- 200 euro entro il 31 dicembre 2025;
- 200 euro entro il 31 dicembre 2026.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU/organizzazioni sindacali per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzate a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare con finalità sociali (opere e servizi per finalità sociali, servizi e prestazioni di educazione e istruzione, servizi per l’assistenza familiare e/o non autosufficienti, beni e servizi in natura).
I valori di cui al comma 1 si intendono:
- definiti in misura uguale per tutti i lavoratori;
- riproporzionati ai mesi di lavoro nell’anno 1/1 – 31/12 (considerando come mese intero la frazione pari o superiori a 15 giorni);
- omnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del TFR;
- utilizzabili dai lavoratori entro i 12 mesi successivi.
Hanno diritto a tali importi i lavoratori in forza alla data di messa a disposizione, non in prova, assunti
- a tempo indeterminato,
- a tempo determinato di durata di almeno sei mesi.
Per i lavoratori part time gli importi saranno riproporzionati in relazione al minor orario ordinario contrattuale.
Non hanno diritto a tali importi i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Gli strumenti di welfare di cui al presente articolo fanno parte del trattamento economico complessivo che dovrà essere comunicato dalle aziende utilizzatrici di lavoro somministrato alle agenzie di somministrazione.
Gli strumenti di welfare di cui al presente Contratto nazionale, erogabili anche tramite apposite piattaforme digitali, si aggiungono a quelli eventualmente già presenti in azienda per effetto di accordi collettivi o regolamenti aziendali o concessi individualmente. Nel caso di accordi collettivi, le parti stipulanti potranno procedere all’armonizzazione degli strumenti di welfare aziendali con quelli previsti dal presente Contratto nazionale.
Ai lavoratori è sempre concessa la facoltà di destinare i suddetti valori, di volta in volta messi a loro disposizione, al fondo di previdenza complementare di natura contrattuale.”