CCNL Imprese di pulizia/multiservizi: nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante
Sottoscritta, a livello nazionale, una specifica disciplina di settore in materia di apprendistato professionalizzante, in attuazione del d.lgs.167/2011.
Il 19 luglio scorso, le Parti stipulanti il CCNL del settore hanno sottoscritto un accordo che regolamenta l'istituto dell'apprendistato professionalizzante, in linea con quanto introdotto dal d.lgs. 167/2011.
L'accordo, che costituisce parte integrante del CCNL, determina una casistica, per le assunzioni con apprendistato professionalizzante, diversificata in funzione delle seguenti decorrenze:
- per i lavoratori assunti fino alla data del 24 aprile 2012, si applicano le norme di cui al d.lgs.167/2011 e l'art. 12 del CCNL 19/12/2007;
- per i lavoratori assunti a partire dal 25 aprile 2012 e fino al 19 luglio 2012, si applicano i contenuti dell'Accordo Interconfederale Confindustria/Cgil-Cisl e Uil del 18 aprile 2012;
- a far data dal 20 luglio 2012, si applica il citato accordo di settore.
I Piani Formativi restano confermati secondo le modalità del previgente CCNL (19/12/2007).
Le principali modifiche introdotte, sono così sintetizzabili:
- la modifica della durata del periodo formativo dei livelli III (da 24 a 30 mesi) e IV ( da 36 a 30 mesi); inoltre è prevista l'unificazione del limite di 36 mesi per tutti gli altri livelli che prevedevano durate superiori;
- in caso di superamento dei 30 giorni di assenza dell'apprendista, il periodo di apprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata dell'assenza;
- ai fini della conferma del 65% dei lavoratori apprendisti al termine del periodo formativo (come da normativa contrattuale previgente), è stato precisato che non debbono essere computati i lavoratori dimissionari, i licenziati per giusta causa, per cessazione d'appalto, per mancato superamento del periodo di prova e coloro che, al termine del periodo di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio;
- le aziende dovranno richiedere all'Organismo Nazionale Bilaterale di Settore il parere di conformità circa il piano formativo, con modalità che andranno individuate dallo stesso ONBSI entro il prossimo 31 ottobre; nel frattempo, continueranno a trovare applicazione le attuali prassi in uso ( in particolare, la mancata richiesta di parere, che non inficia in alcun modo la validità del contratto di lavoro). Le Parti hanno comunque concordato che, una volta definite le modalità attuative del rilascio del parere di conformità, dovrà valere comunque il principio del silenzio assenso, decorsi 15 giorni dalla richiesta.
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