CCNL Industria Alimentare - E' obbligatoria una copertura assicurativa per il rischio vita a favore dei dipendenti?

L’art. 74-ter del CCNL Industria Alimentare  prevede a favore dei dipendenti delle aziende del comparto  una copertura assicurativa per il rischio vita.

La copertura assicurativa riguarda un importo assicurato in caso di decesso in costanza di rapporto di lavoro, pari ad euro 30.000, a beneficio degli eredi legittimi del dipendente deceduto individuati ai sensi dell’art. 536 del Codice Civile.

A tale scopo è stata costituita una Cassa Rischio Vita, attiva da ottobre 2010 che opera in convenzione con primarie Compagnie di Assicurazione.  

In applicazione di tale norma contrattuale, a decorrere dal 1° luglio 2010 tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL Industria Alimentare sono tenuti ad iscrivere  ogni lavoratore dipendente alla Cassa nonché a versare un contributo  pari a 2 euro mensili per ogni lavoratore dipendente (complessivamente 24 euro/anno), oltre ad una quota associativa una-tantum di 3 euro per ogni dipendente, a suo tempo versata entro il 16.12.2010. Con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro ed alle assunzioni nel corso del mese il contributo mensile di 2 euro non va riproporzionato su base giornaliera, ma è dovuto per intero.

La mancata iscrizione con regolare versamento del contributo mensile comporta la responsabilità diretta dell’obbligo (di pagamento del capitale assicurato, pari ad euro 30.000), a carico dell’impresa che è comunque tenuta a garantire gli eredi nel caso di verificarsi dell’evento, decesso del dipendente in costanza di rapporto.

L’istituto inerente tale copertura assicurativa non è cumulabile con trattamenti analoghi o equivalenti già operanti a livello di singola azienda.

Per eventuali contatti con la Cassa Rischio Vita si segnalano i seguenti riferimenti: sede Uffici via Torino n. 6 – 00184 Roma; tel. 06-47824858; e-mail  info@cassavita.it; sito internet www.cassavita.it.

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