Decreto Legge "Cura Italia" 17 marzo 2020: norme speciali in materia di ammortizzatori sociali

Con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, il Governo, tra gli altri provvedimenti, ha ampliato a tutto il territorio nazionale alcune norme speciali in materia di ammortizzatori sociali, fornendo così un immediato supporto per fronteggiare le varie situazioni di crisi connesse all’emergenza pandemica in atto.

Si ricorda che, già con l’adozione del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, il Governo – per specifiche aree territoriali - aveva introdotto norme speciali, tra le quali:

  • semplificazioni (limitatamente alla c.d. “zona rossa”) per l’accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (“CIGO”);
  • istituzione della Cassa integrazione guadagni in deroga (“CIGD”) della durata di tre mesi per la “zona rossa” e di un mese per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
  • introduzione (sempre per la c.d. “zona rossa”) della possibilità per i lavoratori autonomi e per i collaboratori coordinati e continuativi di fruire di misure di sostegno al reddito consistenti in una indennità mensile pari ad un importo di 500 euro per un periodo massimo di tre mesi.

In sintesi, di seguito, le principali novità connesse alle novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dal Decreto.

1. Estensione delle “misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale” (Capo I, Titolo II)

1. Introduzione di norme speciali relative alla CIGO e all’assegno ordinario (artt. 19 e 21 del Decreto), per le aziende che ne hanno diritto:

  •  è prevista la causale “emergenza COVID-19” per accedere al trattamento;
  •  la durata massima è pari a 9 settimane da fruire anche in modo non continuativo per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e, in ogni caso al massimo,  entro il 31 agosto 2020;
  • esonero dalla procedura di consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro tre giorni successivi alla comunicazione preventiva;
  •  ampliamento dei termini per proporre la domanda all’INPS che non è soggetta alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge ordinariamente previsti;
  •  i periodi di sospensione non sono conteggiati ai fini del calcolo della durata massima complessiva;
  •  esonero dal pagamento del contributo addizionale;l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (“FIS”) che occupino mediamente più di 5 dipendenti;
  • in deroga ai requisiti soggettivi ordinari (90 giorni), non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro minima, essendo sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze del datore alla data del 23 febbraio 2020;
  • i datori di lavoro iscritti al FIS, che hanno in corso trattamenti di assegni di solidarietà, possono presentare domanda di assegno ordinario, la cui concessione sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso

2. Possibilità di ricorrere alla CIGO anche per aziende in Cassa integrazione guadagni straordinaria (“CIGS”) (art. 20 del Decreto)

  • la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario già in atto;
  •  i periodi di coesistenza dei due trattamenti non si conteggiano nei limiti massimi ex artt. 4 e 12 del D.Lgs. 148/2015;
  • esonero dal pagamento del contributo addizionale per i periodi di trattamento ordinario.

3. CIGS (art. 20 del Decreto)

  •  in via transitoria, all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione della relativa istanza non si applicano i termini procedimentali di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 185/2015.

4. Nuove disposizioni per la CIGD (art. 22 del Decreto)

  • le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIGD previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti;
  •  la durata massima del trattamento è pari a 9 settimane e può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020;
  •  la CIGD è utilizzabile dalle aziende per le quali non trovino applicazione le disposizioni vigenti in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
  • non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro minima, essendo sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze del datore alla data del 23 febbraio 2020;
  • resta fermo quanto previsto agli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020.

5. Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art 46)

  • A partire dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
  • Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Contatti

  • Area Sindacale, telefono 02-58370.209-733-732, e-mail sind@assolombarda.it.
  • Presidio Territoriale di Monza, telefono 039-3638.233, e-mail presidiomonza@assolombarda.it.

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