Rifiuti - Deposito Temporaneo - Abrogazione dell'art. 113-bis del decreto "Cura Italia"

La legge di conversione del Decreto Rilancio ripristina i limiti del deposito temporaneo previsti dall'art. 183 ex D. Lgs 152/06, precedenti agli interventi emergenziali.

L'art. 228-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha abrogato l’art. 113-bis del DL “Cura Italia”, in materia di deposito temporaneo di rifiuti.

Vengono quindi ripristinate le precedenti disposizioni ex art. 183, co.1, lett.bb), num. 2, del Codice dell’Ambiente1, a mente del quale “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.”

Assolombarda ricorda che attualmente in Regione Lombardia, a seguito dello stato emergenziale in atto, la gestione del deposito temporaneo è definita dall'Ordinanza Contingibile Urgente, Decreto 1 aprile 2020, n.520, ovvero:

  • i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

Per i produttori con siti in territori non coperti da specifiche ordinanze e che al momento dell’abrogazione dell’art. 113-bis del DL “Cura Italia” avevano in deposito temporaneo più di 30 mc di rifiuti, Assolombarda ritiene che possano avvalersi del criterio temporale, a prescindere dalle effettive tempistiche di giacenza dei singoli rifiuti presenti in deposito, e ripristinare il pieno rispetto delle condizioni previste dall’art. 183, co.1, lett.bb), num. 2, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge 17 luglio 2020, n. 772.
Sulla questione si segnala che Confindustria ha presentato uno specifico quesito al Ministero dell'Ambiente, a conferma di tale lettura.

Note

1. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. L’articolo 228-bis ha abrogato la disposizione contenuta nel DL “Cura Italia” senza prevedere un regime transitorio tale da consentire un ripristino della gestione ordinaria dei rifiuti in deposito temporaneo, graduale e proporzionato alla situazione ancora perdurante di emergenza.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

  • Alfredo Parodi, tel. 0258370.424;
  • Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483;
  • Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370.344.
  • Paolo Boveri, tel. 0382375.231 (Pavia)
  • Giuseppe Spina, tel. 0393638.262 (Monza);

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