RAEE - Pagamento tariffe 2017 per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulla gestione delle pile e batterie, ha determinato le quote di mercato per l'anno 2016 e le relative tariffe per il 2017.
Le tariffe si articolano in una quota fissa (pari a 10 euro/anno, indipendentemente dalla relativa quota di mercato) e una quota variabile determinata in base alle quote di mercato dei singoli produttori e potranno essere versate senza gli interessi di mora sino al 31 ottobre 2017.
I pagamenti potranno essere effettuati:
- dal produttore iscritto al Registro AEE;
- dai Sistemi collettivi di gestione dei RAEE, cumulativamente, per conto di tutti o parte dei produttori associati che hanno delegato loro tale compito;
mediante bonifico bancario intestato alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, con l'IBAN riportato sul documento contenente le tariffe da versare. La Tesoreria competente è quella della Provincia nella quale l'impresa ha la sua sede legale2.
Nella causale dovranno essere indicate le seguenti informazioni:
- per il produttore: identificativo univoco di versamento, numero di iscrizione al Registro AEE, D.lgs. 49/2014; ragione sociale;
- per il sistema collettivo di gestione dei RAEE: identificativo univoco di versamento, numero di iscrizione al registro AEE, D.lgs. 49/2014; ragione sociale.
Le informazioni da riportare nella causale del bonifico bancario sono contenute nel documento scaricabile dalla sezione "Quote e tariffe".
Trasmissione attestato di versamento
L'attestato di avvenuto versamento dell'importo (ovvero della contabile del bonifico bancario) è trasmesso dal produttore, via telematica tramite l'area riservata del Registro nazionale dei produttori.
Ritardato pagamento
I produttori di AEE che non rispettano il termine per il versamento sono tenuti al pagamento della tariffa stabilita maggiorata degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di detto termine (articolo 6 del D.M 17 giugno 2016).