Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la Legge sul clima.
Il provvedimento, che si compone di 14 articoli, istituisce un quadro per la riduzione graduale ma irreversibile delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi, con l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050,
Viene inoltre definito un obiettivo intermedio, sempre vincolante e da conseguire entro il 2030, per una riduzione delle stesse emissioni del 55% (al netto degli assorbimenti), rispetto al 1990.
Viene istituito (art. 3) il Comitato Consultivo Scientifico Europeo sui cambiamenti climatici quale punto di riferimento per l'Unione sulle conoscenze scientifiche connesse ai cambiamenti climatici, con compiti di:
- esame delle conclusioni scientifiche delle relazioni dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e dei dati scientifici sul clima;
- consulenza scientifica sulle misure esistenti e proposte, sugli obiettivi climatici e sui bilanci indicativi di gas a effetto serra;
- scambio di conoscenze scientifiche nella modellizzazione, nel monitoraggio, nella ricerca e nelle innovazioni che possano contribuire alla riduzione delle emissioni e all'aumento degli assorbimenti;
- individuazione delle azioni e delle opportunità per conseguire gli obiettivi climatici;
- sensibilizzazione e stimolo al dialogo tra gli organi scientifici dell'Unione.
Viene prevista l’adozione di una strategia sull'adattamento ai cambiamenti climatici da parte della Commissione Europea (art. 5), soggetta a riesame periodico. Analogamente, gli Stati membri dovranno adottare e attuare strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della strategia dell'Unione.
Vengono introdotte modalità di valutazione dei progressi compiuti e della coerenza delle misure dell'Unione, sia rispetto all'obiettivo della neutralità climatica, che nell'assicurare i progressi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. La prima valutazione dovrà intervenire entro il 30 settembre 2023, le successive con scadenza quinquennale.
la Commissione dovrà valutare (art. 7) anche la coerenza delle misure nazionali considerate pertinenti per il conseguimento della neutralità climatica e per assicurare i progressi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.
L’art. 10 prevede poi la possibilità, per i comparti economici dell’Unione, di elaborare tabelle di marcia indicative per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità, il cui sviluppo sarà supportato e monitorato dalla Commissione.
Il provvedimento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.