Medi impianti di combustione - Adeguamento normativo entro il 1° gennaio 2023

Invio domanda autorizzativa o comunicazione per i gestori dei medi impianti di combustione di potenza superiore a 5 MW.

I Gestori degli stabilimenti e delle installazioni nei quali sono collocati impianti di combustione esistenti di potenza termica nominale superiore a 5 MW, sono tenuti, qualora non lo abbiano già fatto, entro il 1° gennaio 2023, a presentare all’autorità competente:

  • una domanda di autorizzazione al fine di adeguare i valori limite e le prescrizioni relative ai medi impianti di combustione ai valori limite previsti dal comma 5 dell’art. 273-bis del D.Lgs 152/2006,

oppure

  • nel caso in cui le autorizzazioni che regolano l’attività degli stabilimenti/installazioni già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 dello stesso articolo, una comunicazione attestante il sussistere di tale condizione.  La comunicazione dovrà essere inviata via pec all'autorità competente, utilizzando il modello allegato predisposto da Regione Lombardia.

Possono ritenersi esonerati dalla suddetta comunicazione i Gestori degli stabilimenti/installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti di potenza superiore a 5 MW la cui autorizzazione è già stata aggiornata/riesaminata in data successiva al 16 dicembre 2017 (pubblicazione in G.U. del D.Lgs 183/2017).

Gli adempimenti sopra descritti sono previsti ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 273-bis del D.lgs 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 183/2017 e dal D.Lgs 102/2020, qui di seguito riportati:

c.5) A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l’istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all’allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’articolo 272, comma 1.

c.6) Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista all’articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5. L’adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all’autorità competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5.

c.7). Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresì, presentate:

a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all’articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;

b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;

c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5;

d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5.

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