Rifiuti - RAEE - Comunicazione attivazione elenco impianti di trattamento
Comunicazione del Centro di Coordinamento RAEE con specifiche per l'iscrizione degli impianti.
Assolombarda informa che il Centro di Coordinamento RAEE sta predisponendo l’elenco a cui i titolari degli impianti di trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono tenuti ad iscriversi (ai sensi dell’art. 33, comma 2 del D. Lgs. 49/2014)1. Successivamente, come previsto dal medesimo articolo, saranno diffuse le modalità con cui gli stessi impianti dovranno comunicare le quantità di RAEE trattate.
L’iscrizione è rivolta a tutti gli impianti dotati di un’autorizzazione che riguardi i RAEE provenienti dalla raccolta, sia essa di origine domestica o professionale. Sono quindi interessati sia i rifiuti urbani sia gli speciali e gli impianti che effettuano la messa in riserva e/o il trattamento.
E' possibile iscriversi attraverso il portale del Centro di Coordinamento RAEE accedendo nell’apposita sezione dedicata alla registrazione degli impianti.
L’iscrizione richiede i dati anagrafici, l’indicazione dei raggruppamenti gestiti dell’impianto per i RAEE domestici e l’indicazione dei codici CER per i RAEE professionali.
La registrazione non prevede oneri ed è necessaria per tutti gli impianti operanti in Italia. Al completamento della procedura sarà rilasciata un documento che certifica l’avvenuta iscrizione.
Devono procedere all’iscrizione anche coloro che sono stati accreditati per la gestione dei RAEE domestici raccolti dai Sistemi Collettivi.
Si informa che è possibile contattare il Call Center del CdC RAEE al numero verde 800-894.097 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, sabato dalle 8.30 alle 13.00.
Note
1. Come previsto dall’art. 38 comma 3 del D. Lgs. 49/2014: “La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di coordinamento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione, l’autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione è revocata”.
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