Rifiuti - Diritti di iscrizione per operazioni di recupero rifiuti in semplificata - Scadenza 30 aprile
Le imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata devono pagare un diritto annuale di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno.
Scadenza
Le aziende che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del d.lgs. 152/06, devono versare il diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale entro il 30 aprile1.
Importi
I diritti sono fissati in relazione alle attività e alle quantità annue dei rifiuti trattati, secondo la tabella seguente:
Classe di attività | Quantità annua dei rifiuti | Recupero (art. 216 D.Lgs 152/06) |
---|---|---|
Classe 1 | ≥ 200.000 ton | 774,69 euro |
Classe 2 | ≥ 60.000 ton e < 200.000 ton | 490,63 euro |
Classe 3 | ≥ 15.000 ton e < 60.000 ton | 387,34 euro |
Classe 4 | ≥ 6.000 ton e < 15.000 ton | 258,23 euro |
Classe 5 | ≥ 3.000 ton e < 6.000 ton | 103,29 euro |
Classe 6 | < 3.000 ton | 51,65 euro |
Il versamento dovrà essere effettuato all’amministrazione provinciale di riferimento.
Il mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti determina l'immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al Registro.
Aziende IPPC
Le aziende che hanno l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) non devono pagare i diritti di iscrizione perché l'AIA sostituisce l'iscrizione al Registro provinciale.
Note
1. sulla base del D.M. 21 luglio 1998 n. 350
Contatti
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