RAEE - Regolamento sulle garanzie finanziarie a carico dei produttori di AEE

Pubblicato il decreto 9 marzo 2017, n. 68 - in vigore dall'11 giugno 2017.

Assolombarda informa che il ministero dell'Ambiente ha pubblicato il regolamento sulle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Le disposizioni della nuova norma si applicano per la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (fatte salve le esclusioni stabilite agli articoli 3 e 40, comma 3 della stessa norma).

La garanzia finanziaria è prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici.

Per i RAEE professionali, il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento, è garantito attraverso l'organizzazione di sistemi individuali o con la partecipazione ai sistemi collettivi.

La garanzia finanziaria è prestata ogni anno in favore del ministero dell’ambiente dal singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce.

La garanzia è prestata al momento dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE o, per i produttori già iscritti, entro il 10 settembre 2017 (90 giorni dall'entrata in vigore della norma), secondo una delle diverse modalità previste: reale e valida cauzione, fidejussione bancaria, polizza assicurativa, garanzia finanziaria.

La documentazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria è trasmessa al ministero dell'ambiente che procede alla sua accettazione entro 90 giorni dalla sua ricezione; decorso tale termine la garanzia si intende tacitamente accettata. 

I soggetti obbligati trasmettono annualmente - in formato digitale - al Centro di coordinamento, il costo atteso delle operazioni di gestione dei RAEE domestici, ovvero i costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo 14 marzo, n.49, per l'anno in cui viene prestata la garanzia finanziaria.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

  • Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483;
  • Alfredo Parodi, tel. 0258370.424;
  • Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370344;
  • Giuseppe Spina, tel. 0393638262 (Monza).

 

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