A dicembre 2022, Confindustria presentò un interpello al Ministero per una conferma in merito alla corretta interpretazione su cosa s'intenda per "prodotto finito" al fine di quantificare le grandezze da confrontare con le soglie di assoggettabilità ad AIA di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, e al "perimetro" dell'attività di "trattamento e trasformazione".
Il Ministero, con nota del 9 giugno 2023, ha solo parzialmente confermato l’interpretazione formulata da Confindustria dettagliandola maggiormente.
Secondo il MASE per "prodotto finito", devono intendersi tutti i prodotti identificati nella specifica categoria di attività di cui all’Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 anche se commercializzati per successive lavorazioni, e non solo per il diretto uso del consumatore finale. In sintesi, quindi, deve considerarsi prodotto finito il prodotto che l’installazione si prefigge di produrre, indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia il consumatore finale o meno.
Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alla definizione di "trattamento e trasformazione" citata nell’allegato VIII del D.Lgs. 152/2006, il MASE conviene che sono da considerarsi attività di “trattamento e trasformazione” tutti quei processi che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto, variandone struttura, composizione, consistenza, stato fisico o altre caratteristiche essenziali. Rientrano dunque in questa categoria, oltre ai processi fisici e meccanici, anche i processi chimici e biologici che determinano le caratteristiche essenziali del prodotto, rimanendo escluse le attività di mero imballaggio, come anche le altre attività di stoccaggio per maturazione e di classificazione e raggruppamento del prodotto per categoria qualitativa o dimensionale.
In conclusione, se la soglia delle quantità di materia soggetta a processi di trattamento e trasformazione che alterano o modificano il prodotto (quali operazioni fisiche, meccaniche, chimiche, biologiche) è inferiore alle 300 ton/giorno di prodotto finito, non sussiste l’assoggettabilità ad AIA. In caso contrario, viene confermata la casistica di cui al punto 6.4.b.2 dell’allegato VIII e, quindi, l’assoggettabilità ad istanza di AIA.