Assolombarda ricorda che il nuovo D.P.R. n. 146 del 2018, in attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.
La nuova norma prevede (articolo 16) che, al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri (di cui all'art. 6 del Reg. 517/2014), le informazioni relative:
- alle vendite di gas fluorurati e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, (a partire dal 25 luglio 2019)
- alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, (a partire dal 25 settembre 2019)
siano comunicate per via telematica alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.
Comunicazione dati sulle vendite
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita, le seguenti informazioni:
- i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
- le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti Fgas agli utilizzatori finali, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita, le seguenti informazioni:
- tipologia apparecchiature;
- numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- anagrafica dell'acquirente e relativa dichiarazione sull'installazione.