Etichettatura Ambientale degli imballaggi - Esclusione per prodotti soggetti all'etichettatura energetica

Pubblicata riscontro del MASE all’atto di interpello di Confindustria in materia di etichettatura energetica di apparecchiature elettriche ed elettroniche e pneumatici.

Assolombarda segnala che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE ha pubblicato una risposta ad un interpello di Confindustria relativo all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi con riferimento alle etichette energetiche previste dal Regolamento Ue 2017/1369.

Il MASE ha confermato ufficialmente che la disciplina dell’etichettatura ambientale degli imballaggi prevista dal Codice dell’Ambiente non si applica ai suddetti prodotti, che sono oggetto di etichettatura energetica ai sensi della pertinente regolamentazione europea.

Si evidenzia che in ordine a tali categorie di prodotti vi è già un obbligo di etichettatura sull'efficienza energetica (ai sensi del Regolamento Ue 2017/1369) recante una normativa stringente finalizzata a fornire informazioni uniformi relativamente all'efficienza energetica, al consumo di energia e di altre risorse da parte dei suddetti prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.

Il Regolamento che istituisce il quadro relativo all'etichettatura energetica rinvia a successivi atti delegati - in considerazione della necessità di armonizzare le disposizioni recanti i diversi obblighi di etichettatura - l'adozione di una disciplina di dettaglio volta a delineare specifici requisiti dell'etichettatura stessa che potrà prevedere anche che detta etichetta sia stampata sull'imballaggio del prodotto. 

Nelle more dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione europea, le previsioni relative all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi previsti dall'art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 non si applicano a tutte le tipologie di articoli soggetti alla disciplina di cui al Regolamento Ue 2017/1369.

Si evidenzia che l’esclusione degli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi riguarda esclusivamente l’etichettatura energetica dei prodotti di cui al Regolamento (Ue) 2017/1369.
Pertanto, sono le sole etichette energetiche a non dover essere etichettate dal punto di vista ambientale ai sensi del citato art. 219, comma 5. Ciò sta a significare che restano fermi gli obblighi di etichettatura energetica di cui al richiamato Regolamento Ue e quelli di etichettatura ambientale degli imballaggi che non sono etichette energetiche.

La risposta all’interpello sarà pubblicata sul sito ufficiale del Ministero e ai sensi di legge costituisce criterio interpretativo vincolante per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia.

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