End of Waste: modifiche al testo unico ambientale
Le nuove disposizioni, in vigore dal 3 novembre 2019, reintroducono il "caso per caso" superando l'impasse creatasi con la sentenza del consiglio di stato n° 1229/2018.
Il D.L. n. 101/2019, convertito in l. n. 128/2019, all’art. 14-bis modifica e integra la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste)1 .
Di seguito le principali novità:
Caso per caso
La novella afferma che in mancanza di specifici decreti ministeriali e nel rispetto delle condizioni dell'art. 6 della direttiva 2008/98/Ce, le autorizzazioni2 per le operazioni di recupero sono rilasciate o rinnovate dalle Regioni. Viene confermato inoltre che in assenza dei citati decreti specifici, continueranno ad applicarsi per le procedure semplificate di recupero rifiuti, le disposizioni dei DM attualmente vigenti3.
Controlli a campione
Vengono istituiti dei controlli a campione4 sui provvedimenti autorizzatori adottati da parte dell'ISPRA o ARPA delegata . L'esito della verifica viene trasmesso al MATTM che a sua volta redige una relazione conclusiva per le autorità competenti; in caso di presenza di non conformità il MATTM ha la facoltà di avviare un procedimento finalizzato all'adeguamento dell'impianto da parte del soggetto interessato, che in caso di mancata osservazione, prevede la revoca dell'autorizzazione.
E' istituito presso il MATTM il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate, riesaminate e rinnovate. Con futuro decreto non avente natura regolamentare saranno definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro nazionale.
Tempistiche di adeguamento
Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge (3 novembre 2019) o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore (2 marzo 2020), sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle nuove disposizioni5.
Entro 180 giorni dall'emanazione degli eventuali decreti ministeriali, i titolari delle autorizzazioni rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti stessi nonché coloro che svolgono attività di recupero in base alle procedure semplificate avviate successivamente alla predetta data, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni dei nuovi decreti. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento nel termine indicato, determinerà la sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione.
Note
1. Di cui all'art. 184 ter del D. Lgs 152/2006.
2. di cui agli art. 208, 209 e 211 del D. Lgs 152/2006.
3. DM 5 febbraio 1998, DM n° 161/2002 e n° 269/2005.
4. Il procedimento di controllo si conclude entro 60 giorni dall'inizio della verifica.
5. Di cui all'art. 184 ter comma 3 del D. Lgs 152/2006
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
- Alfredo Parodi, tel. 0258370.424;
- Giuseppe Spina, tel. 0393638262 (Monza);
- Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483;
- Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370.344.
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