Emissioni in atmosfera - Nuovi limiti COT per impianti a biogas

A seguito dell’emanazione del DM 118/2016 sono stati modificati i valori limite del Carbonio Organico Totale.

Con l'emanazione del DM 118/2016 sono intervenute delle modifiche sul regime delle emissioni di Carbonio Organico Totale (COT), per gli impianti a biogas.

Il decreto ministeriale ha stabilito:

  • che i valori di COT vanno intesi non comprensivi del metano
  • una riduzione dei limiti per alcune tipologie di impianti
  • modalità e tempi per l'adeguamento alla nuova normativa

Tenendo conto che a livello regionale la materia è regolata dalla dgr 3934/20121 la quale prevedeva già che i valori limite di COT negli impianti a biogas fossero da considerarsi come non comprensivi della frazione metanigena, e rimandando alla apposita nota pubblicata dalla Regione Lombardia, che alleghiamo, riassumiamo di seguito gli aspetti principali.

Impianti scarsamente rilevanti

Le tipologie di impianto i cui valori limite hanno subito delle variazioni sono:

  • Motori (rif O2 5%) con potenza ≤ 3 MWt: il limite passa da 150 mg/Nm3 a 100 mg/Nm3
  • Caldaie (rif O2 3%) con potenza ≤ 3 MWt: il limite passa da 30 mg/Nm3 a 20 mg/Nm

In questi casi sarà necessario adeguarsi ai nuovi limiti entro il 31 dicembre 2016, senza necessità alcuna di effettuare comunicazioni al riguardo.

Impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera

I valori limite previsti dalle precedenti disposizioni regionali e nazionali coincidono con le nuove salvo un'unica ipotesi:

  • Caldaie (rif O2 3%) con potenza > 3 MWt: il limite passa da 50 mg/Nm3 a 20 mg/Nm3

In questo caso è necessario che il Gestore richieda all'Autorità Competente (generalmente la Provincia) l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro il 15 settembre 2016 indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti.

Nel caso in cui l’Autorità Competente non si esprima entro sessanta giorni, il Gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti ed il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2016, salvo eventuali deroghe espressamente richieste dal Gestore e concesse dalle Autorità Competenti.

L’aggiornamento di provvedimenti autorizzativi (es. autorizzazione FER, AUA, AIA, ecc) potrà
avvenire, al primo momento utile, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei nuovi
limiti.

Impianti nuovi

Gli impianti nuovi, ossia quelli installati dopo l'entrata in vigore del DM (15 luglio 2016) devono rispettare direttamente i nuovi limiti.

 

Note

1 - Recante i "criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale".

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