"DL Milleproroghe" - Proroghe per il conferimento in discarica e grandi impianti di combustione

Pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 in GU Serie Generale n. 302 del 30-12-2015.

Il DL Milleproroghe, oltre a contenere l'attesa disposizione sul Sistri, nei termini anticipati nella comunicazione "DL Milleproroghe - Rifiuti - SISTRI - Prorogata al 31 dicembre 2016 l'entrata in vigore delle sanzioni relative al corretto utilizzo del SISTRI" dispone alcune proroghe relative all'ammissibilità dei rifiuti in discarica e ai grandi impianti di combustione. Nello specifico:

Ammissibilità di rifiuti in discarica
Il Decreto Legge ha prorogato il termine previsto per l'entrata in vigore del divieto di ammissibilità in discarica per i rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/kg che adesso è fissato al 29 febbraio 2016.

Ammissibilità di rifiuti in discarica

Il Decreto Legge (art. 8 comma 3)  ha prorogato il termine previsto per l'entrata in vigore del divieto di ammissibilità in discarica per i rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/kg che adesso è fissato al 29 febbraio 2016.

Grandi impianti di combustione

Il Decreto Legge (art. 8, comma 2) al fine di consentire l'aggiornamento dell'autorizzazione da parte dell’Autorità competente, introduce alcune disposizioni volte a prorogare di un anno il termine del 1° gennaio 2016 di cui al comma 3, dell’art 273 del  Dlgs  152/2006,  per i grandi impianti di combustione, al ricorrere di determinate condizioni1.

Pertanto, il termine dell'1 gennaio 2016 riferito al rispetto dei valori limite di emissione, è prorogato all'1 gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5 dello stesso articolo.

Note
1. Art 273 del D-Lgs. 152/2006:
- comma 3: ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti.
-comma 3-bis: Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017,le relative  autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
- comma 3-ter: Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1°gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
  • Alfredo Parodi, tel. 0258370.424;
  • Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483;
  • Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370344;
  • Giuseppe Spina, tel. 0393638262 (Monza).

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