Dichiarazione F-gas 2018
Disponibile il sistema on-line per la trasmissione dei dati riferiti all'anno 2017
Dichiarazione
Entro il 31 maggio 2018 è obbligatorio compilare la “Dichiarazione F-Gas" relativa all’anno 2017 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra1.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione devono essere effettuate esclusivamente attraverso la consueta Piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
A tal fine la pagina web di ISPRA dedicata alla dichiarazione f-Gas è stata aggiornata con le relative istruzioni per la compilazione.
I dati da comunicare sono sostanzialmente i seguenti: dati identificativi (operatore, persona di riferimento, sede di installazione), il numero e la tipologia di apparecchiature presenti ed anche le informazioni di dettaglio (tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell’anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell’anno di riferimento; motivo dell’intervento).
Definizioni
Assolombarda ricorda che il Regolamento CE n. 517/2014 all'art. 2, comma 8 definisce "operatore" una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal regolamento stesso.
L’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Il D.P.R. 43/2012 all'art 2, comma 2 stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, si rimanda alle pagine web del Ministero dell'Ambiente dedicate all'attuazione in Italia del nuovo Regolamento F-Gas e alla relativa Dichiarazione:
- http://www.minambiente.it/pagina/regolamento-ue-n-5172014-sui-gas-fluorurati-effetto-serra-e-che-abroga-il-regolamento-ce-n
- http://www.minambiente.it/pagina/dichiarazione-di-cui-allarticolo-16-comma-1-del-dpr-n-432012
Sanzioni
Le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla Dichiarazione f-Gas variano da 1.000 a 10.000 euro2.
Note
1. Adempimento stabilito dall'art. 16, comma 1 del DPR 43/2012 recante attuazione del Reg. 842/2006 e a carico degli operatori delle suddette apparecchiature.
2. Come disciplinato dal D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra".
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
- Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483;
- Alfredo Parodi, tel. 0258370.424;
- Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370.344;
- Giuseppe Spina, tel. 0393638262 (Monza).
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