Decreto per le autorizzazioni alla preparazione al riutilizzo
In vigore dal 16 settembre il DM sulla preparazione per il riutilizzo di rifiuti in forma semplificata.
Vi informiamo che il Decreto 10 luglio 2023, n. 1191, “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter2 è in vigore dal 16 settembre 2023 e nello specifico stabilisce:
- Le modalità operative e i requisiti minimi richiesti per la qualificazione degli operatori;
- Le dotazioni tecniche e strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo;
- Le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché i rifiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento;
- Le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- Indicazioni specifiche per la preparazione per il riutilizzo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- Il modello per la comunicazione di inizio attività da trasmettere alle amministrazioni competenti.
Il decreto ministeriale definisce per “preparazione per il riutilizzo” le operazioni che hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
Lo stesso decreto definisce:
a) controllo: ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l’idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo;
b) pulizia: eliminazione delle impurità anche attraverso l’impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
c) smontaggio: disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell’operazione di riparazione;
d) riparazione: sostituzione, soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbiatura, verniciatura, laccatura.
I centri di preparazione per il riutilizzo, che per definizione svolgeranno almeno una delle attività sopra citate, dovranno avere caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell’allegato 1 del decreto e potranno ricevere i rifiuti indicati nella tabella 1 di cui al medesimo allegato, entro le quantità massime nello stesso individuate.
L'esercizio delle operazioni può essere avviato a seguito di una comunicazione di inizio attività3 da presentare all'autorità competente e decorsi i 90 giorni dalla presentazione della stessa.
Il testo del provvedimento è disponibile al seguente link.
Note
1. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 01/09/2023
2.del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
3. secondo il modello di cui all'allegato 2 dello stesso decreto
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