Criteri indicativi per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti
Decreto 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti", in vigore dal 2 marzo 2017.
Assolombarda segnala che il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato un regolamento per agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione, nel rispetto di specifici criteri.
Ambito di applicazione e condizioni generali
Il decreto definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e si applica ai residui di produzione, ossia a ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto.
La norma riporta le condizioni generali e alcune modalità da dimostrare in ogni fase della gestione del residuo, fatta salva la possibilità di dimostrare con ogni mezzo che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non sia un rifiuto, ma un sottoprodotto.
Piattaforma di scambio tra domanda e offerta
Le Camere di Commercio territorialmente competenti istituiranno appositi elenchi in cui si iscriveranno, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
Scheda tecnica
L'Allegato 2 della norma contiene una “Scheda tecnica e dichiarazione di conformità” con le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.
L'utilizzo della Scheda tecnica - in mancanza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e utilizzatori - dimostra il requisito della certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non disfarsi del residuo stesso. Le schede, numerate e vidimate senza oneri dalle Camere di Commercio territorialmente competenti, sono gestite con le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA e conservate per tre anni al fine di renderle disponibili all'autorità di controllo.
Residui produttivi e pratica industriale
L'Allegato 1 della norma riporta, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire "normali pratiche industriali".
Nella normale pratica industriale, rientrano tutte le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.
Assolombarda ritiene che i soggetti coinvolti nella filiera del sottoprodotto possano continuare a utilizzare le modalità che ritengano più consone, senza per forza dover seguire le modalità/criteri contenuti nel decreto.
Con riferimento all'iscrizione presso le Camere di Commercio, segnaliamo che ad oggi non è stato ancora istituito l'elenco previsto dalla norma.
Eventuali futuri sviluppi inerenti l'applicazione del decreto, saranno prontamente segnalati alle imprese interessate.
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
- Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483;
- Alfredo Parodi, tel. 0258370.424;
- Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370.344;
- Giuseppe Spina, tel. 0393638.262; (Monza)
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