Covid-19 - Gestione rifiuti: modifiche alle norme regionali vigenti
Emanate nuove disposizioni in materia di rifiuti a seguito dell'emergenza Covid-19, in parziale sostituzione/modifica a quanto precedentemente stabilito nell’Ordinanza n. 520/2020.
L'Ordinanza
Regione Lombardia, a seguito dell'emergenza in atto, ha emanato l'Ordinanza 29 maggio 2020, n. 554 per specificare meglio alcune regole utili per poter gestire i rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, modificando i punti 3, 8, 9, 12, 13 e 15, nonché cessando l'efficacia del punto 21, della precedente Ordinanza 1 aprile 2020, n. 520.
In relazione alle attività economiche, si evidenziano i seguenti ambiti.
Gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
I rifiuti rappresentati da mascherine e guanti monouso utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 e i fazzoletti di carta, utilizzati all’interno di attività economiche diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie possono essere assimilati agli urbani e in particolare possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301.
È comunque possibile attribuire a tali rifiuti anche il codice EER 150203 purché gli stessi siano inviati direttamente a impianti di incenerimento o a impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13 della Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020.
A prescindere dal codice assegnato, tali rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, COVID-19 n. 26/2020.
Impianti di trattamento rifiuti
In deroga agli atti autorizzativi vigenti:
- tutti gli inceneritori per rifiuti urbani sono temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. In questo caso, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per minimizzare il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti. Tale facoltà è possibile soltanto nel caso in cui i produttori di tali rifiuti non trovino impianti disponibili.
Per avvalersi di queste possibilità, i Gestori dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, a Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, A.R.P.A. e ad A.T.S., accompagnata da:
- una relazione del direttore tecnico o di un tecnico abilitato che asseveri l’idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti, e nel caso di trattamento dei rifiuti sanitari, anche di una dichiarazione da parte dei potenziali conferitori, che evidenzi l’indisponibilità di altri impianti.
Validità temporale dell'ordinanza
Le disposizioni previste nell’ordinanza trovano applicazione fino al 31 agosto 2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’articolo 191 del D.Lgs. 152/06.
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
- Alfredo Parodi, tel. 0258370.424;
- Giuseppe Spina, tel. 0393638.262 (Monza);
- Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483;
- Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370344.
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento