In ragione della particolare emergenza in atto, il Comitato ETS ha previsto che:
1) per i gestori degli impianti che non possono continuare ad operare per gli effetti del D.P.C.M. 22 marzo 2020, il termine per adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 34, comma 2 del d.lgs. n. 30/2013, è posticipato al 13 aprile 2020;
2) le stesse disposizioni si applicano anche a quei settori di attività nei cui confronti siano eventualmente estese le misure urgenti di sospensione dell’attività del D.P.C.M. 22 marzo 2020 successivamente alla pubblicazione della delibera stessa.
3) per i gestori di attività non sospese e per gli operatori aerei l’adempimento dell’obbligo della stessa comunicazione può avvenire mediante invio all'indirizzo mail: comunicazione@registroets.it, del modello per la comunicazione delle emissioni e della dichiarazione di verifica, mettendo in copia conoscenza il verificatore di parte terza che ha eseguito la verifica. Resta fermo l’obbligo di integrare tale comunicazione secondo le modalità ordinarie entro il termine del 13 aprile 2020.