Assolombarda ricorda che nel corso del periodo transitorio (1 ottobre 2023 - 31 dicembre 2025) gli importatori hanno l'obbligo di comunicare trimestralmente le emissioni dirette e indirette effettive incorporate nelle merci CBAM in ottemperanza al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773.
Per le prime tre relazioni CBAM (articolo, 4 comma 3, del citato Regolamento di esecuzione), i dichiaranti hanno avuto la possibilità di utilizzare metodi alternativi per determinare le emissioni, tra cui i valori standard resi disponibili e pubblicati dalla Commissione e qualsiasi altro valore standard specificato nell'allegato III del Regolamento.
Con un comunicato, il MASE ha chiarito che a partire dalla rendicontazione CBAM del terzo trimestre 2024 (Q3-2024 relativo alle importazioni nel trimestre luglio-settembre 2024, da trasmettersi entro il 31 ottobre 2024), e fino alla fine del periodo transitorio, i dichiaranti non potranno più utilizzare i valori predefiniti e dovranno quindi comunicare le emissioni effettive per ogni merce CBAM importata nell'UE a partire dal 1° luglio 2024.