Aria - Comunicazione alle imprese che intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi nel 2018
Pubblicata la Comunicazione 2017/C16/08.
Assolombarda informa che la Commissione europea, in base alla Comunicazione 2017/C 16/08 del 18 gennaio 2017, assegnerà le quote per il 2018 ai seguenti soggetti1:
- produttori e importatori che hanno comunicato di aver immesso in commercio idrofluorocarburi sfusi (almeno 100 t/CO2 equivalente) negli anni 2015 e/o 2016;
- produttori o importatori che intendono immettere in commercio idrofluorocarburi sfusi (almeno 100 t/CO2 equivalente) nel 20182.
Il quantitativo di quote assegnato ai soggetti di cui al punto 1) è determinato in base al valore di riferimento che la Commissione calcolerà con atto di esecuzione entro il 31 ottobre 2017.
Tutti i produttori e gli importatori di cui sopra possono richiedere eventuali quantitativi supplementari alle quote assegnate in base al valore di riferimento, inoltrando una dichiarazione sulle quantità (aggiuntive) anticipate per il 2018, attraverso il registro elettronico accessibile online tramite il portale sui gas fluorurati nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 maggio 2017, alle ore 13.00.
Sulla base di tali dichiarazioni la Commissione può assegnare, se disponibili, quote a tali imprese informandole in merito alle quote complessive assegnate per il 2018 tramite il registro degli idrofluorocarburi3.
Si ricorda che l’iscrizione nel registro degli idrofluorocarburi e/o una dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2018 di per sé non conferiscono alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2018.
Per ricevere maggiori informazioni sul sistema di assegnazione delle quote e sul funzionamento del portale, è possibile rivolgersi direttamente a: CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu
Per ulteriori informazioni, si faccia riferimento al sito dedicato della DG Clima: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting_en
Note
1. Con riferimento al meccanismo di assegnazione previsto dal Regolamento UE 517/2014.
2. Con il termine «idrofluorocarburi» si intendono le sostanze elencate nell’allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze:HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.
3. A norma dell’articolo 16, paragrafi 2, 4, e 5, nonché degli allegati V e VI del regolamento.13.
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
- Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483;
- Giuseppe Spina, tel. 0393638.262; (Monza)
- Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370.344;
- Alfredo Parodi, tel. 0258370.424;
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