Trasporto rifiuti transfrontalieri (categoria 6)
Il comitato nazionale dell'Albo ha pubblicato la circolare n.149 in merito alla documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6, relativa alle imprese che effettuano il solo trasporto di rifiuti transfrontalieri, al fine di chiarire:
- le modalità di deposito e presentazione della documentazione redatta in lingua straniera;
- la traduzione dei documenti redatti secondo un medesimo modello;
- la traduzione dei contratti di disponibilità dei veicoli;
- i contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui viene allegato un apposito modello.
Con la delibera n. 1/2017 è stato, inoltre, prorogato il termine per l'iscrizione1 all'Albo per quelle imprese che effettuano il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano, iscritte mediante dichiarazione sostitutiva. Il termine, precedentemente previsto per il 13 febbraio, è prorogato al 15 maggio 2017.
La Circolare n.148, infine, viene specificato che nel caso in cui la domanda di iscrizione alla Categoria 6 venga rigettata o archiviata la Sezione regionale provvederà alla cancellazione dell'impresa dall'Albo.
Imprese in concordato con continuità
Con la circolare 172, infine, il Comitato ha stabilito che le imprese in stato di concordato con continuità aziendale possano iscriversi all'Albo2 a condizione che:
- la proposta concordataria subordini le finalità liquidatorie alla continuazione dell'impresa;
- la proposta sia omologata dal tribunale e non sia più soggetta a opposizione.
Note
1 - Previsto dalla delibera n.3 del 13 luglio 2016.
2 - Ritenendo che in tale ipotesi non trovi applicazione l'art. 10, comma 2, lettera g) del DM 120/2014 contenente i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo Gestori.