Albo Nazionale Gestori Ambientali: circolari e delibere su iscrizione e cancellazione

Pubblicati alcuni chiarimenti interpretativi

Sono state emanate due circolari1 che chiariscono, rispettivamente, i seguenti aspetti relativi al rinnovo delle iscrizioni:

  • La domanda di rinnovo dell'iscrizione ai sensi della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (per le categorie 1, 4, 5), la cui applicazione comporti l'inserimento dell'impresa in una classe e sottocategoria specifica diversa dalle precedenti, non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto relativamente ai rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti stessi. 
  • Le domande di rinnovo per tutti i soggetti iscritti alle diverse categorie dell'Albo Gestori Ambientali devono essere presentate cinque mesi prima della scadenza così come previsto dal DM 120/2014 all'art. 22, comma 2. 

Il Comitato Nazionale ha emanato inoltre una delibera2 che modifica nel modo seguente le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione3:

  • per le categorie 1,2-bis, 3-bis, 4, 5, 6: durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento di iscrizione corredato dall'autocertificazione del legale rappresentante con la quale si attesa che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo Nazionale Gestori ambientali; 

Il provvedimento di iscrizione corredato dall'autocertificazione4 del legale rappresentante deve essere conservato in relazione alla categoria di iscrizione come segue:

  • per l'iscrizione alla categoria 1, relativamente ai centri di raccolta: presso il centro di raccolta stesso; 
  • per l'iscrizione alla categoria 8, intermediazione e commercio senza detenzione: presso la sede legale del soggetto iscritto; 
  • per l'iscrizione alla categoria 9, bonifiche di siti: presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione; 
  • per l'iscrizione alla categoria 10, bonifiche di amianto: presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica oggetto dell'iscrizione. 

A tali nuove prescrizioni sono soggette anche le imprese già in possesso di provvedimenti emessi e notificati ai sensi della Delibera 2/2013, così come modificata dalla Delibera 1/2016.

E' stata inoltre emanata una circolarecon la quale il Comitato Nazionale, conformandosi all'orientamento espresso recentemente dal TAR della Campania, abroga la circolare n. 1072 del 18 dicembre 2015 e sollecita le sezione regionali a cancellare le imprese per cause di decadenza previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 solo dopo aver espletato il procedimento disciplinare previsto dall'art. 21 del DM 120/2014. 

Note

1. Circolare 411/ALBO e Circolare 413/ALBO

2. Delibera n. 4/ALBO

3. Disciplinati dalla Delibera 2/2013, così come modificata dalla Delibera 1/2016

4. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

5. Circolare 412/ALBO 

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