Albo Gestori Ambientali - Nuovi requisiti per il responsabile tecnico

Il comitato nazionale dell'Albo ha pubblicato la delibera attuativa contenente i requisiti per l'idoneità del responsabile tecnico.

Con la delibera del Comitato nazionale è stata data attuazione a quanto stabilito dal DM 120/2014 in merito alla definizione dei requisiti e alle modalità di svolgimento delle verifiche necessarie per l'ottenimento della qualifica di responsabile tecnico.

In sintesi, quanto stabilito dalla delibera si incentra su tre aspetti:

  • Il titolo di studio, definendo che il responsabile tecnico debba essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado, salvo casi specifici1.
  • L'esperienza, che dev'essere maturata specificatamente in un'attività legata alla categoria per cui si chiede l'iscrizione e opportunamente documentata.
  • Le modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità, che saranno iniziali e una volta conseguita l'iscrizione dovranno essere ripetute ogni cinque anni. La delibera entra poi nello specifico, dettagliando la composizione dei test e le materie trattate. Sul sito dell'Albo nazionale gestori sarà possibile prendere visione dei test esemplificativi che saranno periodicamente aggiornati per permetterne la consultazione.

Sono state poi fissate le date delle prime verifiche nelle varie regioni italiane, che per quanto riguarda la Lombardia si terranno il 24 gennaio 2018 presso la sezione regionale dell'Albo. In caso di mancato superamento della verifica, la stessa può essere ripetuta (per la medesima categoria di iscrizione) decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione di mancato superamento.

La delibera prevede un regime transitorio per i responsabili tecnici già nominati per imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali alla data del 16 ottobre 2017,  i quali possono continuare a svolgere, a determinate condizioni, la loro attività senza alcuna necessità di verifica per cinque anni.

Viene infine stabilito l'esonero dalle verifiche per il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo che ricopra anche il ruolo di responsabile tecnico, nel caso in cui abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni, prevedendo interruzioni intermedie, ad esclusione delle interruzioni intervenute nell’ultimo anno di attività.

Note

1 Viene fatta eccezione per i responsabili tecnici individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della delibera n. 6 e il ruolo di RT per determinate classi della Categoria 8, 9 e 10 (vd. allegato A delibera n. 6/2017) in cui invece è richiesta la laurea. 

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