Albo gestori ambientali - Istruzioni transitorie per gli iscritti alle categorie 4 o 2-bis

Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152.

Assolombarda informa che i soggetti iscritti per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (Cat. 4) e per il trasporto in conto proprio (Cat. 2-bis), potranno continuare a trasportare i rifiuti divenuti urbani (per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 116/2020) anche dopo l'1 gennaio 2020.

La Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, specifica infatti che i soggetti delle due categorie sopra indicate, iscritti per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nei nuovi allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies (Allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152), possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione in modo da garantire la continuità del servizio.

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