Decreto Semplificazioni - Sintesi e prime valutazioni delle misure di snellimento delle procedure ambientali

Pubblicato il DL 31 maggio 2021, n. 77 recante la Governance del PNRR e le prime misure di accelerazione e snellimento delle procedure.

Il provvedimento

Con la pubblicazione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, sono state approntate le prime misure finalizzate allo snellimento e facilitazione di diverse tipologie di procedure, oltre a definire la Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per un maggior approfondimento si allega anche una nota di aggiornamento predisposta da Confindustria.

In materia ambientale, le misure riguardano principalmente i seguenti ambiti:

  • Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
  • Provvedimento Unico Ambientale
  • Interpello Ambientale
  • Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
  • Rifiuti ed Economia Circolare
  • Bonifiche

Valutazione Impatto Ambientale

Art. 17 - Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC
Viene prevista la costituzione di una nuova Commissione Tecnica VIA (cd. Commissione fast track) per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale per i progetti PNRR e PNIEC. I nuovi commissari saranno quaranta e lavoreranno a tempo pieno ai procedimenti di VIA.
Questa previsione consente di superare le criticità riguardanti le modalità di funzionamento della Commissione ordinaria VIA-VAS, assicurando personale dedicato a tempo pieno alle pratiche di VIA statale.

Art. 18 - Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC
Gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC e le opere a essi connesse, come indicate dal nuovo Allegato 1-bis alla Parte Seconda del Codice dell’ambiente, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

Art. 19 - Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva
La norma reca disposizioni sia per accelerare le procedure di screening sia per facilitare il confronto tra PA e proponente con l’obiettivo di deflazionare il carico burocratico.
La norma prevede che l’autorità competente possa richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA e in questo caso, il proponente possa richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intenderà respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
La norma prevede, inoltre, che l’autorità competente si pronunci sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. La condizione ambientale è l’istituto che il proponente può utilizzare per evitare il procedimento di VIA.

Art. 20 - Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC
Per tutti i procedimenti di VIA, viene previsto che l’adozione del provvedimento conclusivo spetti non più a due Ministri (quello dell’ambiente e quello dei beni culturali), con i connessi lunghi tempi di attesa, ma al Direttore Generale competente del MITE, di concerto con il competente Direttore Generale del Ministero della cultura. Si tratta di una misura che Confindustria sollecita da anni per l’efficienza delle procedure di VIA, in quanto gli atti autorizzativi/abilitativi devono essere di competenza degli uffici tecnici della Pubblica Amministrazione e non dei vertici politici delle amministrazioni.
Per i progetti PNRR e PNIEC la Commissione fast track di cui all’articolo 17 si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria (per la procedura di VIA è pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare).
In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica nonché del direttore generale competente del ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

ART. 21 - Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico
L’articolo rimodula le tempistiche per la procedura di consultazione del pubblico mantenendo, per i progetti PNRR e PNIEC, l’accelerazione procedimentale data dall’avvio, contestuale alla consultazione, dell’istruttoria parallela della Commissione fast track.

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