L'Ordinanza
La Regione Lombardia, con propria Ordinanza ha stabilito che:
- in deroga agli atti autorizzativi, tutti gli inceneritori per rifiuti urbani siano temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104 e che, in deroga all’art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per minimizzare il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti;
I gestori degli inceneritori, per avvalersi di tale possibilità, dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, ARPA, accompagnata da una relazione del direttore tecnico o di un tecnico abilitato che dichiari l’idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti;
- i rifiuti sanitari di cui ai codici EER 180103* e 180104 vengano trattati nell’ambito dei quantitativi massimi annui autorizzati, derogando eventuali limiti percentuali o temporali inferiori all’anno, riferiti a tale tipologia di rifiuti;
- i gestori degli inceneritori comunichino mensilmente entro l’ultimo giorno dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre i quantitativi di rifiuti infettivi ritirati e gestiti direttamente in fossa;
Validità territoriale e temporale
Le disposizioni emergenziali, valide su tutto il territorio regionale, si applicano dal 12 maggio 2021 fino al termine della campagna massiva vaccinale e comunque entro il 15 settembre 2021, fatta salva la facoltà di reiterazione della stessa ordinanza ai sensi dall’art. 191 del d.lgs. 152/2006.