Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Regione Lombardia - Nuovi criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali

La Regione Lombardia ha rivisto le indicazioni operative per individuare quali modifiche debbano considerarsi sostanziali e quali non sostanziali.

Il provvedimento

Con la DGR 8 febbraio 2021, n. 4268, sono stati ridefiniti i criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Rimandando a un'attenta lettura della norma, Assolombarda segnala quanto segue:

Modifiche sostanziali

  • per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla Parte II del Decreto legislativo 152/2006 indica i valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. L'incremento sarà determinato dalla sommatoria tra l'aumento di capacità produttiva/valore di progetto oggetto dell'istanza e degli incrementi oggetto di eventuali precedenti comunicazioni di varianti non sostanziali intervenute successivamente all'autorizzazione iniziale;
  • per le attività per le quali l'Allegato VIII alla Parte II del Decreto legislativo 152/2006 non indica valori di soglia, le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva di progetto o dal valore di progetto autorizzato, pari o superiore al 50% di quella autorizzata nel provvedimento AIA iniziale;
  • le modifiche di installazioni IPPC soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sia di attività rientranti nell'Allegato VIII alla Parte II del Decreto legislativo 152/2006 che di attività tecnicamente connesse;
  • le modifiche che comportano l'avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC anche in sostituzione di unità produttive preesistenti;
  • le modifiche che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti che necessitano di un titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 208, comma 6 e 7 del Decreto legislativo 152/2006, salvo il caso in cui il gestore sia già in possesso di tale titolo edilizio o per il quale abbia già presentato richiesta;
  • l’installazione di una nuova linea di incenerimento, per le attività appartenenti al punto 5.2 dell'Allegato VIII alla Parte II del Decreto legislativo 152/2006;
  • qualsiasi aumento di volumetria di rifiuti conferibili e delle superfici di conferimento, per le attività appartenenti al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del Decreto legislativo 152/2006 (Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti).

Possono, inoltre, essere valutate sostanziali dall'Autorità Competente:

  • le modifiche per le installazioni del comparto chimico, di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'allegato VIII alla Parte II del Decreto legislativo 152/2006, che comportano l'incremento di materie prime lavorate superiore a 10.000 t/a;
  • le modifiche che comportano l’introduzione di nuovi EER oppure di nuove miscele/sostanze classificate cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, che implicano un'emissione rilevante delle sostanze di cui alla Tabella A1 dell'Allegato I alla Parte V del Decreto legislativo 152/2006, oppure delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla Tabella A2 dell'Allegato I alla Parte V del Decreto legislativo 152/2006;
  • le modifiche  che comportano l'emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose negli scarichi idrici (Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto legislativo 152/2006);
  • le modifiche che comportano un aumento delle emissioni (in atmosfera o negli scarichi) in flusso di massa autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
  • le modifiche che comportano impatti significativi su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva.

Modifiche non sostanziali

Sono considerate non sostanziali le modifiche che non producono effetti negativi e significativi per l'ambiente o la salute umana e le stesse si suddividono tra:

  • Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
  • Modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
  • Modifiche che non comportano l’aggiornamento dell'autorizzazione e che sono irrilevanti in termini di effetti prodotti sull'ambiente.

Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

  • le modifiche che comportano la revisione parziale del quadro prescrittivo dell'AIA vigente mediante l'introduzione di nuove prescrizioni, la modifica o l'eliminazione di quelle previste e che richiedono un riscontro espresso da parte dell'Autorità Competente per la relativa applicazione;
  • le modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite, purché non ricadenti nella fattispecie di modifica sostanziale di cui al paragrafo precedente;
  • le modifiche del ciclo produttivo e/o dei presidi depurativi riportati in autorizzazione che, secondo valutazioni dell'Autorità Competente, potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo;
  • I'aumento dei quantitativi di trattamento e/o stoccaggio di rifiuti autorizzati, nel caso in cui tale aumento non sia soggetto a VIA;
  • l’introduzione di nuovi codici rifiuti EER autorizzati in ingresso;
  • per l'attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte II del Decreto legislativo 152/2006 (Allevamento intensivo di pollame o di suini) la presentazione della comunicazione di cui al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile costituisce di fatto aggiornamento dell'autorizzazione.

Modifiche non sostanziali che non comportano l’aggiornamento dell'autorizzazione

Si tratta generalmente di modifiche caratterizzate da un ridotto impatto ambientale e che non hanno effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione. Salvo diverse valutazioni da parte dell'Autorità Competente, decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione delle stesse, il gestore può procedere alla loro realizzazione, tra queste si annoverano:

  • modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia senza una variazione significativa delle emissioni tale da richiedere l'aggiornamento dell'atto;
  • l'aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull'attività IPPC, entro i livelli di prestazione associati alle pertinenti BAT;
  • l'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti che non ricadono nella definizione di modifica sostanziale e non richiedono l’aggiornamento dell'atto;
  • l'attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio e l'attivazione di emissioni di emergenza;
  • modifiche o sostituzionie di apparecchiature/materie prime che non comportino un aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull'ambiente.

Modifiche che non comportano l’aggiornamento dell'autorizzazione e che sono irrilevanti in termini di effetti prodotti sull'ambiente

Interventi di modifica non sostanziale che, sulla base dell'esperienza maturata da parte delle Autorità Competenti, si ritiene determinino variazioni irrilevanti degli effetti prodotti sull'ambiente dall'esercizio dell'attività produttiva nell'assetto modificato, oppure volti a migliorare le prestazioni emissive di alcune sezioni o dell'installazione nel suo complesso, e che non hanno effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione.
Al fine di consentire la realizzazione degli interventi proposti, entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'amministrazione competente della comunicazione, i gestori dovranno fornire le informazioni e garantire la conformità ai requisiti indicati nella tabella riportata al paragrafo 4.3 della delibera in oggetto. Entro il medesimo termine, le Autorità Competenti verificheranno che la modifica non sostanziale proposta rientri nelle fattispecie previste nello stesso paragrafo.

Interventi oggetto di sola informativa

Si sono individuati, inoltre, interventi soggetti solo a una semplice informativa in quanto non ricadono nella definizione di modifica e che pertanto non producono alcun impatto sull'ambiente.
L'informativa dovrà dare comunque evidenza della tipologia di intervento previsto, dei tempi di attuazione, della compatibilità degli stessi con I'AIA vigente, delle caratteristiche tecniche dei nuovi impianti, ed una valutazione dalla quale emerga l'assenza di impatti sull'ambiente.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria:

  • gli interventi che hanno come unica finalità l'adeguamento delle funzionalità degli impianti per il raggiungimento delle prestazioni ambientali prescritte nell'AIA;
  • il potenziamento/miglioramento dei sistemi esistenti di rimozione degli inquinanti gassosi e sostituzione di un sistema di abbattimento con un altro della medesima tipologia depurativa, a condizione che il nuovo sistema implichi una riduzione delle emissioni degli inquinanti, sia in linea con le pertinenti BAT Conclusions di riferimento e conforme alle caratteristiche tecniche minime di cui alla DGR n. 3552/2012;
  • la sostituzione di serbatoi con nuovi serbatoi aventi caratteristiche tecniche tali da ridurre il rischio di contaminazione del suolo a condizione che siano collocati nella stessa area e siano rispettate le pertinenti BAT Conclusions di riferimento e/o le pertinenti norme tecniche riportate nel paragrafo 2 dell'allegato A alla DGR n. 8831/2008.

Abrogazioni

Per effetto dell'entrata in vigore della DGR 8 febbraio 2021, n. 4268, è abrogato l'allegato G della Delibera n. 2970/2012 contenente i criteri sostituiti.

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