Albo gestori ambientali: istituito il registro per il trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero

Dal 1° settembre 2021 iscrizione semplificata per la raccolta e trasporto di rifiuti metallici destinati a specifiche operazioni di recupero.

Il registro1 è articolato nelle seguenti classi, in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati:

-classe a): quantità annua trasportata superiore o uguale a 200.000 ton;

-classe b): quantità annua trasportata tra 60.000 e 200.000 ton;

-classe c): quantità annua trasportata tra 15.000 e 60.000 ton;

-classe d): quantità annua trasportata tra 6.000 e 15.000 ton;

-classe e): quantità annua trasportata tra 3.000 e 6.000 ton;

-classe f): quantità annua trasportata inferiore a 3.000 ton.

Le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccoglie e trasportare esclusivamente le tipologie di rifiuti non pericolosi indicate all'art.3 della delibera e destinati all'attività di recupero R4, R11, R12 e R132.

L'iscrizione avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'albo con procedura ordinaria3 per la raccolta e trasporto dei rifiuti individuati all'art. 3 della delibera; resta ferma la quantità annua complessivamente trasportata prevista dalla classe d'iscrizione di provenienza.

Per le imprese iscritte alla cat. 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) l'iscrizione d'ufficio è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.

Procedura d'iscrizione

Le imprese che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente utilizzando i modelli di cui agli allegati B e C della delibera.

Diritti annuali

Le imprese iscritte al registro sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti importi:

-classe a): 1.800 €

-classe b): 1.300 €

-classe c): 1.000 €

-classe d): 750 €

-classe e): 350 €

-classe f): 150 €

Le imprese iscritte d'ufficio al registro non sono tenute alla corresponsione del diritto.

L'iscrizione è rinnovata ogni 5 anni4.

Note

1. Art.40-ter della legge 11 settembre 2020, n° 120.
2. Allegato C parte IV del D.Lgs 152/2006.
3. Art.15 del decreto 3 giugno 2014, n° 120.
4. Art. 22, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n° 120.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

  • Giuseppe Spina, tel. 0393638.262 (Monza):
  • Alfredo Parodi, tel. 0258370.424:
  • Paolo Boveri, tel. 0382375231 (Pavia);
  • Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483;
  • Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370.344.

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