Albo Gestori Ambientali: i requisiti per il Responsabile Tecnico per la bonifica dei beni contenenti amianto e per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Forniti alcuni chiarimenti sul Responsabile Tecnico della categoria 10 e sul calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1
Con due Circolari del 7 dicembre 2018, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha chiarito che il Responsabile Tecnico già nominato in Categoria 10 A (Bonifica dei beni contenenti amianto) alla data di entrata in vigore delle nuove norme in materia, deve sostenere la verifica di aggiornamento, qualora voglia ottenere la nomina in Categoria 10 B, fermo restando che l'esperienza maturata in 10 A non concorre ai fini dell'ottenimento di una determinata Classe.
In mancanza di specifica esperienza nell'attività di cui alla Categoria 10 B, lo stesso Responsabile può ottenere unicamente la Classe E (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a € 200.000,00).
La seconda Circolare, la n. 153, fornisce invece chiarimenti in ordine al calcolo dei requisiti minimi, con particolare riferimento alla dotazione tecnica, per l'iscrizione in Categoria 1 (Sotto-categoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'art. 184 del Decreto legislativo 152/2006 - Allegato D, Tabella D6).
In allegato le circolari
Contatti
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- Giuseppe Spina, tel. 0393638262 (Monza).
- Alfredo Parodi, tel. 0258370.424;
- Vincenzo Mauro, tel. 0258370.483;
- Ruggiero Colonna Romano, tel. 0258370.344;
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