Poteri sostitutivi

In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNNR e assunti in qualità di soggetti attuatori, il Presidente del Consiglio, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio o del suindicato Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione ai progetti. 

Nel caso in cui l’inadempimento, il ritardo, l’inerzia o la difformità sia ascrivibile a un soggetto diverso da quelli precedenti, al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente laddove la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga direttamente da un soggetto attuatore