PNRR: pubblicato il Decreto Semplificazioni/Governance

Il DL Semplificazioni/Governance contiene le regole per la governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune disposizioni per accelerare e snellire le procedure relative agli ambiti di interesse individuati dal PNRR.

ll 31 maggio 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Il testo di legge introduce diverse misure di semplificazione in materia di ambiente ed energia che riguardano sia le fonti rinnovabili sia l’efficienza energetica (anche in tema di Superbonus).

Di seguito la sintesi delle principali novità in tema energetico.

Commissione Fast Track

In tema di valutazione di impatto ambientale (VIA), il decreto introduce una commissione tecnica VIA che si occuperà dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale per le opere del PNRR e del PNIEC. composta da 40 persone nominate con decreto del ministro della Transizione ecologica.
Verranno individuate come  infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC (art. 18): tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture, inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC,  necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese.

In tema di semplificazioni, viene introdotta una nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC al fine di diminuire i tempi di attesa per tutti i procedimenti VIA. Per i progetti PNRR e PNIEC la Commissione dovrà esprimersi entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione.
Presso il Ministero della cultura verrà istituita una commissione di Soprintendenza speciale per svolgere le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA.

Semplificazioni per il fotovoltaico

All’art. 31, il decreto disciplina una semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici prevedendo l’’esonero della redazione della VIA.  Il Decreto prevede che per gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica non saranno necessarie le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità.
Il testo prevede poi di applicare la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 10 MW, connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale. Infatti, la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad autorizzazione unica passa da 20 kW a 50 kW e viene introdotta la possibilità di utilizzare la procedura abilitativa semplificata (Pas) per l’autorizzazione di sistemi fotovoltaici fino a 10 MW connessi in media tensione e localizzati in aree a destinazione commerciale, produttiva o industriale. 

Il decreto prevede inoltre norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; in particolare di semplificazione delle procedure di repowering degli impianti fotovoltaici ed idroelettrici, a prescindere dalle tecnologie utilizzate e dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, purché non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, nè delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Sono previste semplificazioni anche in materia di produzione di energia elettrica da impianti eolici.

Interventi di efficientamento energetico

Sono previste anche misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana orientate alla semplificazione burocratica che interessa gli interventi oggetto del Superbonus. Fatta eccezione per la demolizione e la ricostruzione di edifici, tutti gli interventi oggetto del Superbonus 110% costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante la sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Il Decreto è stato trasmesso alla Camera per l’iter di conversione in legge da terminarsi entro il 30 luglio 2021.

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