PNRR - Il Mef ammette il cumulo tra diverse forme di sostegno pubblico

Le misure finanziate dal PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce alcuni importanti chiarimenti in relazione ai concetti di “divieto di doppio finanziamento” e di “cumulo” delle misure agevolative.

Infatti, a seguito della pubblicazione della circ. Mef n. 21 del 14 ottobre 2021, erano sorti dei dubbi sulla possibilità di cumulare le misure finanziate dal PNRR con altre agevolazioni.

In particolare, nelle Istruzioni Tecniche a tale circolare, il Mef - con riferimento alle misure del PNRR - aveva affermato la necessità di rispettare "l'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento" previsto dal Reg. UE n. 241/2021 contenente il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In particolare, il Mef aveva affermato la necessità che non ci fosse "una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale". 

In alcuni articoli pubblicati sulla stampa specializzata, questa istruzione era stata interpretata come un divieto di cumulo tra le misure finanziate con le risorse del PNRR e altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse fossero, anche se finanziate con risorse statali.

Con la circolare 33/2021 il Mef interviene per sgombrare il campo da ogni dubbio, precisando che il “divieto di doppio finanziamento”, previsto dal Reg. UE n. 241/2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, non va inteso come “divieto di cumulo” tra le diverse misure agevolative. Si tratta, infatti, di due principi distinti e non sovrapponibili:

  • il “divieto di doppio finanziamento” prevede che il costo relativo ad un investimento non possa essere rimborsato due volte mediante risorse pubbliche anche di diversa natura;
  • il concetto di “cumulo”, viceversa, si riferisce alla possibilità di combinare - con riferimento a uno stesso investimento - varie tipologie di agevolazioni che vengono quindi cumulate a copertura di diverse quote parti del relativo costo.

Ne deriva che - in relazione ad uno stesso investimento - è possibile cumulare diverse forme di incentivo pubblico, a condizione però che non vadano a coprire lo stesso costo (divieto di doppio finanziamento).

Volendo esemplificare, se una misura del PNRR copre il 40% del costo di un bene, la restante quota del 60% (o una parte di essa) può essere finanziata mediante altre misure agevolative, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si si superi il 100% del costo. In caso di superamento di tale limite, infatti, una parte del costo verrebbe finanziata due volte e pertanto verrebbe violato il divieto di doppio finanziamento.

In linea generale, quindi, tutte le misure finanziate dal PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, semprechè siano rispettati i limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Questo principio vale anche per le misure del "Piano Transizione 4.0" che, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella ris. 68/2021, sono finanziate con le risorse del PNRR, ossia:

  • il credito d’imposta beni materiali 4.0, immateriali 4.0 e immateriali "ordinari" (L. 160/2019, art. 1, commi 189-190; L. 178/2020, art. 1, commi 1054 - 1058);
  • il credito d’imposta R&S, Innovazione tecnologica e altre attività innovative (L. 160/2019, art. 1, commi 198-209);
  • il credito d’imposta formazione 4.0 (L. 205/2017, art. 1, commi 46-56; L. 145/2018, art. 1, commi 78-81).

Il Mef, quindi, conferma che i crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 4.0 sono cumulabili con altre misure agevolative che coprono lo stesso investimento, semprechè il cumulo non comporti il superamento del costo. 

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e mail: fisc@assolombarda.it. Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it

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